5.3.3 Distribuzione di quote e conclusione di contratti di previdenza

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.3.3 · Italiano

Le indennità che gli istituti di previdenza (→ cifra 5.3.1) versano ai soggetti incaricati della distribuzione delle quote o della conclusione di contratti di previdenza sono considerate controprestazioni derivanti dall’attività di intermediario d’assicurazione. Queste controprestazioni sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA.

Ne fanno parte, tra l’altro, l’assistenza ai nuovi e vecchi aderenti alla fondazione (cura del portafoglio) nonché le attività in relazione con le mutate esigenze della clientela, che comportano una distribuzione di quote ulteriori o un aumento del volume dei premi (→ info IVA concernente il settore Assicurazioni).

Le indennità possono consistere in provvigioni per affari conclusi, provvigioni per la cura del portafoglio ecc. L’esistenza di una prestazione esclusa dall’imposta derivante dall’attività di agente o di intermediario d’assicurazione deve potere essere comprovata.