5.3.2 Prestazioni di servizi bancarie a questi istituti di previdenza

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.3.2 · Italiano

Non sono per contro escluse dall’imposta le prestazioni di principio imponibili che segnatamente le banche rendono, a titolo oneroso o nell’ambito di operazioni di scambio e/o compensazione, agli istituti di previdenza menzionati alla cifra 5.3.1 (ad es. tenuta di un deposito di titoli o l’assunzione dell’asset management).

[Illustrazione: nell’originale]

Alle prestazioni effettuate a fondazioni d’investimento si applica una regolamentazione speciale (→ cifra 5.3.4).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta contiene informazioni sulle prestazioni a istituti di previdenza, con i quali esiste una relazione economica, contrattuale o personale particolarmente stretta, purché non siano esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).