5.3.4 Fondazioni d’investimento

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.3.4 · Italiano

Conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera g LIVA, l’offerta di gruppi d’investimento di fondazioni d’investimento ai sensi degli articoli 53g–53k LPP e la gestione di gruppi d’investimento ai sensi degli articoli 53g–53k LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, delle banche depositarie e dei loro mandatari sono escluse dall’imposta.

Secondo l’articolo 53i capoverso 2 LPP il patrimonio d’investimento di una fondazione d’investimento è composto da mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. L’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera g LIVA comprende la gestione di tali investimenti (compreso il patrimonio di base della fondazione d’investimento).

Si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali le fondazioni d’investimento possono, ai sensi dell’articolo 7 OFond in combinato disposto con l’articolo 12 OFond delegare compiti nel campo dell’offerta e della gestione di gruppi d’investimento. Se tali compiti sono subdelegati (anche a più livelli), ogni livello di delega – in rappresentanza diretta o indiretta – è considerato come mandatario. Si considera un mandatario chiunque abbia ricevuto un incarico per l’esecuzione di compiti amministrativi che tipicamente la fondazione d’investimento deve svolgere e/o per l’offerta nel senso dell’esternalizzazione dei compiti (outsourcing). Il mandato deve inoltre essere basato su un’autorizzazione del mandante ad incaricare dell’amministrazione o dell’offerta. La prova dell’attribuzione dell’incarico spetta al mandatario. Raccomandiamo di conferire l’incarico in forma scritta e di indicare chiaramente la fondazione d’investimento nella fattura.

[Illustrazione: nell’originale]

Per la delimitazione tra le prestazioni escluse dall’imposta e le prestazioni imponibili, si rimanda agli esempi relativi agli investimenti collettivi di capitale (riguardanti la gestione, → cifra 5.2.1.4 e l’offerta, → cifra 5.2.1.5).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).