2.1.3 Luogo della prestazione di servizi
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.3 · Italiano
L’imponibilità di una prestazione di servizi presuppone che la medesima sia eseguita sul territorio svizzero. Una prestazione di servizi eseguita sul territorio svizzero soggiace o all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’imposta sull’acquisto. Se il luogo di una prestazione di servizi non è sul territorio svizzero, la prestazione è considerata eseguita all’estero e non soggiace all’IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Spetta all’impresa apportare la relativa prova; vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 81 cpv. 3 LIVA).
A seconda del genere di prestazione di servizi eseguita, l’imposizione dipende dal:
luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA);
luogo del prestatore (art. 8 cpv. 2 lett. a e b LIVA);
luogo dell’esecuzione dell’attività (art. 8 cpv. 2 lett. c e d LIVA);
luogo del tragitto percorso (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA);
luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA);
luogo di destinazione (art. 8 cpv. 2 lett. g LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Luogo della prestazione contiene maggiori dettagli sul luogo della prestazione di servizi. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per l’attribuzione di prestazioni di servizi a uno dei principi di definizione del luogo menzionati poc’anzi ci si basa in primo luogo sulle fatture esistenti, sui contratti o su altri documenti commerciali adeguati noti a tutti i contraenti (ad es. offerta scritta, conferma d’ordine o altra corrispondenza) da cui risulti chiaramente il genere della prestazione eseguita. Si raccomanda di descrivere la prestazione in modo tale da rendere possibile la qualifica fiscale o di fare riferimento a un contratto dal quale emerga il genere della prestazione eseguita. |
Secondo il principio del luogo del destinatario è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene eseguita la prestazione di servizi. In assenza di simili sede o stabilimento, è determinante il luogo di domicilio o di dimora abituale del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Questo principio per la definizione del luogo si applica, come regola surrogatoria, a tutte le prestazioni di servizi non sottostanti a un’altra regola per la definizione del luogo (art. 8 cpv. 2 LIVA).
Le seguenti prestazioni di servizi sottostanno al principio del luogo del destinatario (elenco non esaustivo):
cessione e concessione di diritti su beni immateriali e diritti analoghi;
prestazioni pubblicitarie;
prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati ecc.;
prestazioni di servizi di management;
elaborazione dati e messa a disposizione di informazioni;
prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
corsi interattivi a distanza;
prestazioni di trasporto di beni;
prestazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, incluse le operazioni di riassicurazione, esclusa la locazione di cassette di sicurezza;
prestazioni di smaltimento;
prestazioni di mediazione;
prestito di personale, indipendentemente dal luogo d’impiego ([Illustrazione: nell’originale] per il distaccamento transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo economico; cfr. le disposizioni contenute nell’art. 28 OIVA);
rinuncia a esercitare un’attività economica o professionale oppure a tutelare i diritti;
prestazioni di servizi di organizzatori di manifestazioni.
il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).