5.9.3.1 Cifre d’affari in relazione con la negoziazione di divise

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.9.3.1 · Italiano

Nella negoziazione di divise, l’acquirente acquista un determinato quantitativo di mezzi di pagamento e consegna un certo quantitativo – convenuto con il venditore – di altri mezzi di pagamento. La negoziazione di divise è, di conseguenza, soltanto uno scambio di mezzi di pagamento legali e non costituisce quindi alcuna cifra d’affari ai sensi dell’IVA.

Anche lo spread tra il corso degli acquisti e il corso delle vendite non costituisce una controprestazione ai sensi dell’IVA, poiché esso rappresenta l’utile della negoziazione di divise e non la cifra d’affari.

In questi casi, ai sensi dell’IVA la controprestazione e quindi la cifra d’affari sono costituite dalle commissioni o spese riscosse, ma non dal valore dei mezzi di pagamento ricevuti in cambio della consegna di altri mezzi di pagamento. Se non sono riscosse commissioni o spese, non siamo in presenza di cifra d’affari (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. d LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Le presenti disposizioni non sono applicabili se la compravendita di divise è un’attività commerciale (p. es. banca o ufficio cambi) o un ramo commerciale del venditore (commercio di divise). In questi casi, la controprestazione e la cifra d’affari sono costituite dalle commissioni e spese riscosse nonché dallo spread tra il corso degli acquisti e il corso delle vendite (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. d LIVA).