8.2.2.1 Modo di procedere e osservazioni riguardo alla determinazione dell’imposta precedente

Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2015

AFC · Info IVA settore 15 · n. 8.2.2.1 · Italiano

I contribuenti che applicano l’imposizione di gruppo e la regolamentazione forfettaria osservano i criteri indicati alla cifra 5.4.

Modo di procedere per la determinazione dell’imposta precedente deducibile dal gruppo IVA “Delta”:

  • Le basi per la determinazione separata, per ogni membro del gruppo, della chiave di riparto secondo le transazioni con terzi (ricavi e costi) figurano nelle precedenti cifre 8.2.1.3, 8.2.1.4 e 8.2.1.5 (cifre nelle colonne “Risultato con terzi” risp. “Cifre d’affari con terzi”).
     
    La determinazione vera e propria delle chiavi di riparto per le due banche è illustrata nelle cifre 8.2.2.2 lettere a e b.
     
    In merito alla cifra 8.2.2.2 lettera a (Delta SA):
     
    La cifra 5.2.2.1 stabilisce che i costi relativi alle operazioni in commissione e da prestazioni di servizi devono essere dedotti appropriatamente dai rispetti ricavi. Ne consegue che, nel presente esempio,

a.

i diritti di custodia pari a 550
vanno attribuiti al risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi imponibili (risp. che non soggiacciono all’imposta);

b.

le commissioni di borsa pari a 470
vanno attribuite al risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi escluse dall’imposta (secondo l’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA);

c.

le retrocessioni rispettivamente i pagamenti kickback pari a 680
vanno attribuiti in funzione della sorte fiscale dell’operazione di base sulla quale è calcolata la retrocessione.

Di conseguenza, occorre tener conto delle retrocessioni di 680 nel modo seguente:

-

deduzione sul risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi (concernenti i courtage) escluse dall’imposta = 421;

-

deduzione sul risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi (concernenti gli onorari di consulenza d’investimento e di gestione patrimoniale) imponibili = 259.

Secondo le indicazioni complementari della cifra 8.2.1.3, i ricavi straordinari di 3000 comprendono uno scioglimento di riserve latenti per rischi bancari generali di 500. In base alle spiegazioni della cifra 5.2.3 lettera c, gli importi per la costituzione rispettivamente lo scioglimento di riserve latenti vanno azzerati, a condizione che tali importi siano contabilizzati nelle poste 9 e 10 del conto economico. Nella colonna “Risultato con terzi” vanno quindi inseriti i valori appurati, vale a dire nella posta 9 (ricavi straordinari) del presente esempio (vedi cifra 8.2.2.2) rimane soltanto l’importo di 2500 (3000 - 500).

In merito alla cifra 8.2.2.2 lettera b (Gamma SA):
 
Le osservazioni precedenti in merito alla cifra 8.2.2.2 lettera a vanno applicate per analogia.

  • Come indicato in precedenza, le singole società del gruppo devono considerare per l’applicazione della regolamentazione forfettaria soltanto l’imposta precedente che comporta, per il rispettivo membro del gruppo, una transazione con terzi.

Alle cifre 8.2.2.3 e 8.2.2.4 è illustrata l’applicazione al presente esempio della variante “Adattamento della chiave di riparto sulla base delle quote di ricavi (in funzione del rapporto tra transazioni con terzi e transazioni interne)”, sotto forma di un calcolo approssimativo dell’imposta precedente deducibile dal gruppo IVA “Delta”. Evidentemente, ogni contribuente ha la facoltà di applicare un altro modo di procedere più adatto alla sua situazione (p. es. una determinazione matematica delle quote di deduzione dell’imposta precedente per ogni singola società del gruppo), a condizione tuttavia che l’imposta precedente relativa alle transazioni interne al gruppo sia attribuibile – direttamente o tramite chiavi di riparto appropriate – alle rispettive transazioni con terzi.
 
Inoltre, il metodo scelto

-

va applicato da tutte le società del gruppo; e

-

deve comportare un risultato appropriato; ciò significa, tra l’altro, che tale metodo non può arrecare un evidente vantaggio o svantaggio fiscale al contribuente e che le transazioni interne al gruppo sono valutate in modo realistico; e

-

va applicato in modo continuo, ossia almeno durante un esercizio commerciale intero; un cambiamento del modo di procedere è possibile solo alla fine dell’esercizio commerciale.

In merito alla cifra 8.2.2.3:
 
La determinazione del rapporto esistente tra i risultati con terzi/le transazioni con terzi (modificati) rispettivamente i singoli risultati interni/le transazioni interne (modificati) e il risultato complessivo/la cifra d’affari complessiva (modificato) forma la base per il calcolo delle quote di deduzione dell’imposta precedente per le singole società del gruppo.

Per le società del gruppo che applicano la regolamentazione forfettaria vanno modificate di principio anche le transazioni interne al gruppo; per i rispettivi calcoli (→  cifra 5.2) occorre quindi tener conto di quanto segue:

-

per i prestiti non va considerato il ricavo per interessi, bensì la differenza d’interessi, a causa della riduzione per rischi del 25 %; e

-

per i diritti di custodia va considerata la maggiorazione del 65 %
(risp. 70 %).

I prestiti della Delta SA alla Gamma SA vanno quindi considerati come segue
(→  cifra 8.2.1.1 e cifra 8.2.2.3 lett. a):

Proventi per interessi

5'400

Oneri per interessi

- 4'650

Differenza d’interessi

750

Riduzione per rischi 25 %

- 188

Da considerare nei calcoli

562

Tuttavia, la banca può rinunciare a procedere a una modifica delle transazioni interne purché non comporti un palese vantaggio o svantaggio fiscale.

In merito alla cifra 8.2.2.4:
 
Nell’applicazione del calcolo approssimativo qui illustrato, le quote di deduzione dell’imposta precedente delle società del gruppo destinatarie delle prestazioni nella 2a tappa devono basarsi sui risultati della 1a tappa.