5.2.2.1 Ripartizione e attribuzione dei ricavi e dei costi

Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020

AFC · Info IVA settore 15 · n. 5.2.2.1 · Italiano

Il «subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi» (posta 2.5) va ripartito in due sfere:

  • risultato da cifre d’affari imponibili (o che non soggiacciono all’imposta) e dei costi del settore operazioni in commissioni e da prestazioni di servizi;

  • risultato da cifre d’affari escluse dall’imposta e dei costi del settore operazioni in commissioni e da prestazioni di servizi.

a.

Ripartizione e attribuzione dei ricavi
 
Quando si determina il forfait bancario, la ripartizione delle cifre d’affari nelle due sfere «imponibile» ed «esclusa dall’imposta» deve di regola corrispondere a quella effettuata al momento dell’imposizione. Di conseguenza, anche le cifre d’affari che servono da base per determinare il forfait bancario vanno attribuite in funzione del trattamento fiscale previsto nell’elenco delle prestazioni contenuto nell’info IVA concernente il settore Finanza.

Le controprestazioni per pacchetti di prestazioni («all in fees») che sono fatturate forfettariamente vanno ripartite nelle due sfere in base a documenti contabili adeguati e facilmente verificabili. Si ottempera così al principio secondo il quale i pacchetti di prestazioni di servizi fatturati forfettariamente legittimano la deduzione dell’imposta precedente solamente per la parte della cifra d’affari imponibile (→ info IVA concernente il settore Finanza).

Non sono considerate retrocessioni o pagamenti kickback le commissioni di offerta e di commercializzazione (fidelizzazione e assistenza alla clientela) che le direzioni dei fondi o le banche depositarie versano a mandatari per la loro attività di distribuzione delle loro quote di fondi d’investimento (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. f LIVA). Questi indennizzi sono controprestazioni escluse dall’imposta versate in cambio di compiti di gestione esternalizzati dalle direzioni dei fondi o dalla banca depositaria (distribuzione di fondi, marketing del fondo). Tali controprestazioni vanno attribuite alla sfera esclusa dall’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Le condizioni per l’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA in relazione agli investimenti collettivi di capitale sono esposte nell’info IVA concernente il settore Finanza.

b.

Ripartizione e attribuzione dei costi
 
I costi vanno dedotti in maniera appropriata dalle corrispondenti cifre d’affari. Per tutti i costi relativi a operazioni in commissione e da prestazioni di servizi dev’essere possibile attribuire a ogni costo il ricavo che esso ha permesso di generare.
 
I costi imputabili direttamente, come ad esempio:

  • le commissioni di borsa versate a terzi e attribuibili alla sfera esclusa dall’imposta; e

  • i diritti di custodia per la custodia in deposito attribuibili alla sfera imponibile,

vanno quindi ripartiti secondo i ricavi che hanno contribuito a generare.
 
I costi per retrocessioni o pagamenti kickback, di cui all’info IVA concernente il settore Finanza, devono essere ripartiti in funzione della sorte fiscale della prestazione di base sulla quale è calcolata la retrocessione. A titolo semplificativo la ripartizione può essere effettuata in base al rapporto delle cifre d’affari complessive provenienti da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi sulle quali sono calcolate le retrocessioni o pagamenti kickback (purché la ripartizione non comporti un palese vantaggio o svantaggio fiscale).

I costi non direttamente attribuibili possono essere ripartiti – purché si ottenga un risultato corretto – tra le due sfere «imponibile» ed «esclusa dall’imposta» proporzionalmente al rapporto fra i ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi. Si raccomanda di determinare la percentuale fra le cifre d’affari «imponibili» ed «escluse dall’imposta» in base al totale intermedio delle operazioni in commissione e da prestazioni di servizi ([Illustrazione: nell’originale] esempio di calcolo alla cifra 5.3). In tal caso i costi, quali ad esempio le retrocessioni, contabilizzati direttamente in diminuzione dei ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi devono anzitutto essere neutralizzati e in seguito attribuiti alla posta «oneri per commissioni».

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).