5.2.2.1 Ripartizione e attribuzione dei ricavi e dei costi
Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020
AFC · Info IVA settore 15 · n. 5.2.2.1 · Italiano
Il «subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi» (posta 2.5) va ripartito in due sfere:
risultato da cifre d’affari imponibili (o che non soggiacciono all’imposta) e dei costi del settore operazioni in commissioni e da prestazioni di servizi;
risultato da cifre d’affari escluse dall’imposta e dei costi del settore operazioni in commissioni e da prestazioni di servizi.
a. | Ripartizione e attribuzione dei ricavi Le controprestazioni per pacchetti di prestazioni («all in fees») che sono fatturate forfettariamente vanno ripartite nelle due sfere in base a documenti contabili adeguati e facilmente verificabili. Si ottempera così al principio secondo il quale i pacchetti di prestazioni di servizi fatturati forfettariamente legittimano la deduzione dell’imposta precedente solamente per la parte della cifra d’affari imponibile (→ info IVA concernente il settore Finanza). Non sono considerate retrocessioni o pagamenti kickback le commissioni di offerta e di commercializzazione (fidelizzazione e assistenza alla clientela) che le direzioni dei fondi o le banche depositarie versano a mandatari per la loro attività di distribuzione delle loro quote di fondi d’investimento (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. f LIVA). Questi indennizzi sono controprestazioni escluse dall’imposta versate in cambio di compiti di gestione esternalizzati dalle direzioni dei fondi o dalla banca depositaria (distribuzione di fondi, marketing del fondo). Tali controprestazioni vanno attribuite alla sfera esclusa dall’imposta. |
[Illustrazione: nell’originale] | Le condizioni per l’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA in relazione agli investimenti collettivi di capitale sono esposte nell’info IVA concernente il settore Finanza. |
b. | Ripartizione e attribuzione dei costi
vanno quindi ripartiti secondo i ricavi che hanno contribuito a generare. I costi non direttamente attribuibili possono essere ripartiti – purché si ottenga un risultato corretto – tra le due sfere «imponibile» ed «esclusa dall’imposta» proporzionalmente al rapporto fra i ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi. Si raccomanda di determinare la percentuale fra le cifre d’affari «imponibili» ed «escluse dall’imposta» in base al totale intermedio delle operazioni in commissione e da prestazioni di servizi ([Illustrazione: nell’originale] esempio di calcolo alla cifra 5.3). In tal caso i costi, quali ad esempio le retrocessioni, contabilizzati direttamente in diminuzione dei ricavi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi devono anzitutto essere neutralizzati e in seguito attribuiti alla posta «oneri per commissioni». |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).