4.1.1 Combinazioni di prestazioni
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 16 · n. 4.1.1 · Italiano
Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate in modo unitario in base alla prestazione preponderante se sono effettuate in cambio di una controprestazione complessiva e il valore della prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA).
Quindi, nel caso in cui operazioni di assicurazione escluse dall’imposta sono offerte a un prezzo forfetario in combinazione con prestazioni imponibili e il valore delle prestazioni assicurative rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva, l’esclusione dall’imposta vale per tutta la combinazione di prestazioni. In tal caso, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’articolo 19 capoverso 2 LIVA non è per contro applicabile nel caso in cui le prestazioni imponibili rappresentano un valore di almeno il 70 %, poiché l’imposizione (volontaria) di operazioni di assicurazione non è possibile (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA). In tal caso, le prestazioni imponibili e quelle escluse dall’imposta vanno fatturate separatamente. |
Secondo l’articolo 32 OIVA, la regola del 70/30 % (art. 19 cpv. 2 LIVA) è applicabile anche per determinare se il luogo della prestazione si trovi sul territorio svizzero o all’estero.
Poiché è applicabile per determinare il luogo della prestazione (art. 32 OIVA), la regola del 70/30 % può influenzare sia l’assoggettamento sia l’applicazione della procedura di rimborso dell’imposta.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sulla regola del 70/30 % sono desumibili dall’info IVA “Oggetto dell’imposta”. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.