10.1 Principio
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 9 ottobre 2020
AFC · Info IVA settore 17 · n. 10.1 · Italiano
Una prestazione è di principio considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti di terzi (art. 20 cpv. 1 LIVA).
Se un contribuente sostiene invece di fungere da rappresentante di un contraente (rappresentato) ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LIVA, ovvero di agire in nome e per conto del rappresentato, l’attribuzione della prestazione al rappresentato è possibile solamente se sono soddisfatti i seguenti presupposti:
il rappresentante è debitamente autorizzato da parte del rappresentato (in anticipo o successivamente, v. art. 32 e 38 CO);
il rappresentante comunica espressamente al destinatario della prestazione che agisce in nome di terzi e non esegue prestazioni proprie (p. es. prestazioni di garanzia) e non sopporta alcun rischio (p. es. rischio delcredere o qualsiasi altro rischio economico) oppure il rapporto di rappresentanza risulta dalle circostanze. Occorre però premettere che il rappresentante è di norma disposto (in particolare su richiesta del destinatario della prestazione) a rendere nota l’identità del rappresentato;
il rappresentante può provare che agisce in qualità di rappresentante;
il rappresentato è evidente all’AFC, ossia il rappresentante rende nota all’AFC l’identità del rappresentato.
Qualora siano soddisfatti i criteri della rappresentanza diretta, la prestazione al destinatario viene attribuita non al rappresentante bensì al rappresentato, e il rappresentante non è tenuto a imporre la prestazione. Il rappresentante deve dichiarare all’AFC solo la sua provvigione.
Se il destinatario della prestazione riceve dal rappresentante una fattura con l’IVA calcolata sull’importo complessivo, che non precisa espressamente o permette di evincere che egli agisce in nome e per conto del rappresentato, la fattispecie è considerata un‘attività propria del rappresentante.
Il luogo della rappresentanza o dell’intermediazione – e delle altre prestazioni di servizi in relazione a un fondo (→ cifra 2.1.1) – è determinato in base al luogo in cui si trova il fondo (principio del luogo del fondo; art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA).