10.4 Mediazione per la locazione di appartamenti e case di vacanza

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 luglio 2016

AFC · Info IVA settore 17 · n. 10.4 · Italiano

Se per la mediazione di appartamenti e case di vacanza si fa valere una rappresentanza, i relativi requisiti sono adempiuti se il contratto di locazione indica il proprietario quale locatore e se il rappresentante esclude qualsivoglia garanzia verso il locatario riguardo al corretto adempimento della locazione. Se il proprietario non è menzionato, il rappresentante deve precisare espressamente nel contratto che la locazione avviene in nome e per conto di terzi e che l’identità del rappresentato verrà resa nota su richiesta del locatario.

Il luogo delle prestazioni di mediazione in relazione con prestazioni del settore alberghiero si determina secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario; →  info IVA “Luogo della prestazione” e info IVA concernente il settore “Agenzie di viaggi ed enti turistici”).

Esempio 1
Luigi Biondi di Biasca possiede un appartamento di vacanza in Italia. L’amministrazione immobiliare con sede a Lugano, effettua la mediazione per la locazione di questo appartamento – espressamente in nome e per conto del proprietario la cui identità è sottaciuta – a una famiglia domiciliata in Svizzera. Nei documenti contrattuali l’amministrazione immobiliare precisa che può rendere nota l’identità del proprietario su richiesta del locatario. L’amministrazione immobiliare non assume alcuna garanzia per la corretta esecuzione della prestazione del settore alberghiero.

Il luogo della prestazione di mediazione si determina secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA. La provvigione di mediazione fatturata a Luigi Biondi è esente dall’imposta, poiché la prestazione oggetto della mediazione è effettuata unicamente all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA in relazione con l’art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA).

Esempio 2
Carlo Stefanelli di Piacenza (IT) possiede un appartamento di vacanza a Melide. Il suo mandatario, l’amministrazione immobiliare con sede a Lugano, dà in locazione l’appartamento a una famiglia domiciliata in Svizzera. Il contratto di locazione menziona Carlo Stefanelli quale locatore.

La provvigione di mediazione corrisposta all’amministrazione immobiliare non soggiace all’IVA svizzera, poiché Carlo Stefanelli è domiciliato all’estero (art. 8 cpv. 1 LIVA).

Cifra valida dal 1° luglio 2016 (riguardo alla validità [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA “Prassi dell’AFC: applicabilità temporale”).