5.3 Trasferimento mediante la procedura di notifica
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 6 aprile 2023
AFC · Info IVA settore 17 · n. 5.3 · Italiano
(art. 38 LIVA e art. 101–105 OIVA)
A determinate condizioni gli obblighi di rendiconto e di pagamento dell’imposta devono o possono essere adempiuti anche mediante notifica. L’alienante adempie l’obbligo fiscale notificando, anziché pagando l’imposta. Egli non deve quindi versare alcuna imposta sulla cifra d’affari. Poiché l’alienante adempie l’obbligo fiscale con la notifica invece che con il pagamento dell’IVA, l’acquirente non può far valere alcuna deduzione dell’imposta precedente.
Se viene applicata la procedura di notifica va inoltrato il modulo n. 764 quale parte del rendiconto IVA. Il valore venale (vedi delucidazioni ed esempi seguenti) del patrimonio alienato va dichiarato alle cifre 200, 225 e 280 (valore del terreno) del rendiconto IVA. Nel modulo n. 764 va dichiarato anche il valore del terreno. Se per il fondo trasferito è stata dedotta l’imposta precedente in relazione all’acquisto e all’urbanizzazione del terreno, i rispettivi costi (gravati d’imposta precedente) non rientrano nel valore del terreno ma nel valore venale del fondo, senza il terreno (→ modulo n. 764). Sui giustificativi d’alienazione (fatture, contratti ecc.) occorre apporre una nota che rimanda alla procedura di notifica; per contro non è consentito menzionarvi alcuna imposta (art. 103 OIVA). Eventuali imposte precedenti sui costi sostenuti in diretta relazione con la vendita (inserzioni, onorario d’intermediazione ecc.) possono essere dedotte integralmente o proporzionalmente dal venditore (nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente).
Circa la definizione di valore venale occorre operare la seguente distinzione:
se un fondo edificato è venduto a un terzo indipendente, il valore venale consiste nel prezzo di vendita conseguito;
se l’alienazione è effettuata a una persona strettamente vincolata (art. 3 lett. h LIVA), l’AFC accetta a titolo di semplificazione una dichiarazione in base ai valori contabili secondo i principi dell’imposta federale diretta (art. 19 o 61 LIFD).
[Illustrazione: nell’originale] | Se non è possibile addurre la prova della precedente utilizzazione, nella procedura di notifica si può prendere in considerazione il valore assicurativo dell’edificio al momento della vendita come base per la determinazione successiva del prezzo come per terzi (valore venale). |
Esempio 1
Alienazione a un terzo indipendente mediante la procedura di notifica
L’impresa Modello SA con sede principale a Lugano vende il proprio edificio commerciale situato a Bellinzona alla Rossi SA con sede a Bellinzona. L’intero edificio è stato utilizzato finora per scopi imponibili. Anche la Rossi SA utilizzerà in futuro l’intero edificio per scopi imponibili. Il prezzo di vendita pattuito è di 1,1 milioni di franchi. La parte costituita dal valore del terreno è di 300 000 franchi. La Rossi SA rileva anche un’ipoteca di 600 000 franchi. L’importo rimanente di 500 000 franchi è pagato mediante assegno bancario. Il contratto d’acquisto prevede un’alienazione con la procedura di notifica.
L’alienazione del fondo (incl. il valore del terreno) per 1,1 milioni di franchi (= prezzo di vendita) va dichiarata alla cifra 200 del rendiconto IVA. Alla cifra 225 va dichiarato il valore senza il terreno, ossia l’importo di 800 000 franchi, mentre il valore del terreno pari a 300 000 franchi va indicato alla cifra 280. Con il rendiconto IVA va inoltrato anche il modulo n. 764 unitamente agli altri documenti.
Esempio 2
Alienazione a una persona strettamente vincolata mediante la procedura di notifica
L’impresa Modello SA con sede principale a Lugano vende il proprio edificio commerciale situato a Bellinzona alla sua affiliata, la Bianchi SA con sede a Locarno. L’intero edificio è stato finora utilizzato per scopi imponibili. Anche la Bianchi SA utilizzerà in futuro l’intero edificio per scopi imponibili. Il valore contabile dell’edificio è di 800 000 franchi. Il valore assicurativo ammonta a 1,1 milioni di franchi. L’alienazione è effettuata in base ai valori contabili. La parte costituita dal valore contabile del terreno è di 200 000 franchi. La Bianchi SA rileva anche un’ipoteca di 600 000 franchi. L’importo rimanente di 200 000 franchi è pagato mediante la compensazione con un prestito. Il contratto d’acquisto prevede un’alienazione con la procedura di notifica.
Il valore contabile del fondo (incl. il valore del terreno) di 800 000 franchi va dichiarato alla cifra 200 del rendiconto IVA. Alla cifra 225 va dichiarato il valore senza il terreno, ossia l’importo di 600 000 franchi, mentre il valore del terreno pari a 200 000 franchi va indicato alla cifra 280. Con il rendiconto IVA va inoltrato anche il modulo n. 764 unitamente agli altri documenti.
[Illustrazione: nell’originale] | Se al momento dell’alienazione non è documentato o non è noto alcun prezzo praticato a terzi, l’AFC accetta, nel caso di un’eventuale modifica di utilizzazione, come base di calcolo (se il precedente utilizzo non può essere comprovato) il valore assicurativo dell’edificio pari a 1,1 milioni di franchi. |
[Illustrazione: nell’originale] | La cifra 13.2 riporta una rappresentazione grafica del trasferimento di fondi o di parte di fondi mediante procedura di notifica. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per informazioni dettagliate sulla procedura di notifica, in particolare sulla prova della precedente utilizzazione, vedi l’info IVA Procedura di notifica e l’esempio alla cifra 5.4. |