5.2 Vendita con opzione
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 17 · n. 5.2 · Italiano
Se il trasferimento avviene con opzione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LIVA, per il prezzo di vendita (senza valore del terreno) va corrisposta l’imposta di fornitura. I costi gravati d’imposta precedente sorti con l’acquisto e l’urbanizzazione del terreno sono considerati costi d’investimento per l’edificio (non rientrano più nel valore del terreno [→ cifra 1.3]) e soggiacciono – in quanto parti integranti del prezzo dell’edificio – all’imposta di fornitura. Per il trasferimento di un fondo è possibile l’opzione purché l’acquirente non utilizzi o non intenda utilizzare l’oggetto venduto esclusivamente a scopo abitativo (→ cifra 3.1 lett. a). Il venditore può optare per l’intero edificio o solamente per parti di esso. In caso di vendita di un fondo edificato il venditore ha diritto di far valere un’eventuale imposta precedente sui costi in diretta correlazione con la vendita (inserzioni, onorario d’intermediazione ecc.). Può farla valere integralmente (se ha optato per l’intero edificio secondo la cifra 5.2.1) o proporzionalmente (se ha optato per parti dell’edificio giusta la cifra 5.2.2).
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.
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