5.5 Fatturazione di prestazioni al di fuori del contratto di compravendita stipulato con atto pubblico (istrumento notarile)

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 17 · n. 5.5 · Italiano

In caso di alienazione di immobili, le prestazioni periodiche cui l’alienante è confrontato dopo la data di trasferimento del suo immobile, sono parzialmente disciplinate al di fuori del contratto di compravendita stipulato con atto pubblico. Può trattarsi di tributi di diritto pubblico, costi per l’energia, premi assicurativi, pigioni, partecipazione ai costi di riscaldamento e di gestione, scorte di olio combustibile ecc. L’alienante deve presentare al nuovo proprietario dell’immobile un conteggio non ufficiale di tali prestazioni (distinta delle summenzionate uscite ed entrate) fino alla data di trasferimento dell’immobile.

Per l’alienante si tratta in questi casi della rifatturazione di costi imponibili all’aliquota determinante per la rispettiva prestazione (premi assicurativi esclusi dall’imposta, acqua potabile imponibile all’aliquota ridotta, abbonamenti per servizi di manutenzione imponibili all’aliquota normale ecc.). Se finora non aveva il diritto di dedurre l’imposta precedente sui costi che ha rifatturato, l’alienante può correggere l’imposta precedente (sgravio fiscale successivo). L’acquirente – se opta a sua volta – può dedurre parzialmente o totalmente l’imposta precedente su questi costi.

Le pigioni e le spese accessorie pagate anticipatamente dai locatari costituiscono per il precedente proprietario una diminuzione della controprestazione. Il nuovo proprietario – se opta a sua volta – deve imporre integralmente o parzialmente le quote delle pigioni e delle spese accessorie, che gli sono state accreditate.