5.1 Vendita senza opzione
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 agosto 2015
AFC · Info IVA settore 17 · n. 5.1 · Italiano
Il trasferimento avviene come prestazione esclusa dall’imposta ai sensi
dell’articolo 21 capoverso 2 numero 20 LIVA e di conseguenza, in determinate circostanze, l’alienante è tenuto a effettuare una correzione dell’imposta precedente (consumo proprio giusta l’art. 31 LIVA) (→ info IVA “Modifiche d’utilizzazione“). Nel quadro di questa correzione vanno considerate anche le imposte precedenti fatte valere sui costi di acquisto e sui costi di urbanizzazione del terreno (→ cifra 1.3), perché queste spese gravate d’imposta precedente sono considerate costi d’investimento per l’edificio (→ cifra 5.2). In caso di vendita di un fondo edificato il venditore non ha diritto di dedurre l’imposta precedente sui costi in diretta relazione con la vendita (inserzioni, onorario d’intermediazione ecc.).
Se si aliena, senza opzione, un edificio unitamente ai suoi mobili (p. es. un albergo con il relativo arredo), la cifra d’affari complessiva (ovvero l’edificio e i mobili dell’albergo che secondo l’art. 644 cpv. 1 e 2 CC sono accessori dell’edificio) è esclusa dall’imposta. In caso di un’eventuale correzione dell’imposta precedente (consumo proprio secondo l’art. 31 LIVA) occorre inoltre tenere presente che per la determinazione del valore attuale, l’ammortamento del 5 % annuo va applicato anche agli accessori.