6.5 Deduzione dell’imposta precedente su immobili in caso di imprese individuali
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 17 · n. 6.5 · Italiano
Un contribuente (impresa individuale) che utilizza il proprio edificio (interamente o in parte) per scopi imprenditoriali può dedurre l’imposta precedente sulle spese (di riparazione, manutenzione, spese accessorie e investimenti) per la parte dell’edificio nella quale svolge un’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Se in base al cosiddetto metodo della preponderanza applicato dalle imposte dirette, l’edificio non è considerato parte della sostanza aziendale e quindi non è attivato nella contabilità aziendale, i giustificativi delle spese (incl. investimenti), che pur non essendo pagate nell’ambito della contabilità aziendale riguardano un’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente, vanno appositamente conservati. Le deduzioni dell’imposta precedente fatte valere nei confronti dell’AFC vanno contabilizzate nei rispettivi conti delle imposte precedenti (negli attivi, eventualmente su un conto separato, specifico per tali imposte precedenti) con una registrazione di contropartita nel conto privato (nei passivi del bilancio).
I documenti relativi alla determinazione di un’eventuale modifica d’utilizzazione vanno conservati dal contribuente secondo l’articolo 70 capoverso 3 LIVA in relazione con l’articolo 42 LIVA per 26 anni (periodo di ammortamento più periodo di prescrizione).