6.6 Pagamenti del locatario

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 17 · n. 6.6 · Italiano

Il principale obbligo contrattuale di un locatario consiste nel pagamento della pigione e delle spese accessorie. Per il locatore queste prestazioni sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA, se per la locazione non ha optato giusta l’articolo 22 capoverso 1 LIVA.

I pagamenti suppletivi (oltre alla pigione e alle spese accessorie) che il locatore richiede al locatario per il trattamento inadeguato dell’oggetto locato costituiscono un risarcimento danni propriamente detto e non soggiacciono quindi all’imposta (non controprestazione; art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA). Per semplificazione, le piccole riparazioni sono equiparate al risarcimento danni. In tale novero rientrano tutti i costi di sostituzione o riparazione fatturati dal locatore al locatario che è tenuto contrattualmente a pagarli anche qualora non siano necessariamente riconducibili a un trattamento inadeguato dell’oggetto locato. Ai fini fiscali è irrilevante se tali costi sono assunti dal locatario stesso o dalla sua assicurazione. Se ha optato per l’imposizione delle pigioni, il locatore può dedurre l’imposta precedente sulle spese sostenute per porre rimedio ai danni dovuti al trattamento inadeguato dell’oggetto locato. Il locatore può decidere se dichiarare all’aliquota normale le piccole riparazioni effettuate non qualificabili come danni.

Riguardo al trattamento fiscale degli investimenti auspicati dal locatario vedi le seguenti cifre 6.10.1 e 6.10.2.