6.4 Deduzione dell’imposta precedente sulle spese di manutenzione e d’investimento

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA settore 17 · n. 6.4 · Italiano

Le seguenti spiegazioni riguardano la deduzione dell’imposta precedente sulle spese di manutenzione e d’investimento da parte del locatore.

  • Per i costi attribuibili direttamente alle singole unità locate con opzione (p. es. lavori di pittura nei locali), è ammessa la deduzione integrale dell’imposta precedente. Per i costi attribuibili direttamente a locazioni senza opzione non è per contro ammessa alcuna deduzione dell’imposta precedente (p. es. per un tappeto nell’abitazione privata di un locatario).

  • Se l’attribuzione diretta alle singole unità locate non è possibile (p. es. lavori alle facciate, sul tetto, nelle cantine), per la correzione dell’imposta precedente da effettuarsi correntemente può essere applicata una chiave di riparto determinata secondo criteri gestionali oggettivi, per esempio in base alla superficie locabile (m2), la cubatura (m3) o ad altri calcoli adeguati (l’art. 30 cpv. 2 LIVA non è applicabile).

[Illustrazione: nell’originale]

I locali ad uso comune non attribuibili direttamente quali il ripostiglio per biciclette, il vano delle scale, il locale riscaldamento, la lavanderia, le vie d’accesso o le installazioni sanitarie comuni, non vanno inclusi nel calcolo della chiave di riparto delle superfici e di cubatura dei locali.

Le modifiche d’utilizzazione (p. es. passaggio da un rapporto locativo con opzione a un rapporto locativo senza opzione o viceversa) possono comportare un adeguamento della chiave di riparto.

Legittima la deduzione dell’imposta precedente anche un edificio (o parte di esso) temporaneamente sfitto (p. es. in seguito alla partenza del locatario) se precedentemente è stata scelta l’opzione (→  cifra 6.8).