7.4.1 Principio
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.4.1 · Italiano
Per ragioni semplificative qui di seguito è trattata unicamente la locazione di posteggi, ovvero di tutte le aree, demarcate, o non demarcate destinate al parcheggio di veicoli. In tale novero rientrano i garage singoli, i box adibiti a garage aperti o chiusi, le autorimesse (p. es. in garage sotterranei o autosili), le tettoie e simili per automobili, in particolare però anche i posti d’attracco per imbarcazioni ed i posti all’asciutto (p. es. su prati, sponde e rive nonché in edifici). Sono considerati veicoli soprattutto le automobili, i motoveicoli, i ciclomotori, le biciclette, i rimorchi, le macchine edili e agricole, ma anche i battelli e gli aerei.
[Illustrazione: nell’originale] | Riguardo al trattamento fiscale di queste controprestazioni nell’ambito non imprenditoriale di un’impresa individuale, vedi i criteri di delimitazione (tra cui il limite di 40 000 franchi) delucidati alla cifra 7.1. |