8.2 Opzione in caso di CCPP e CCP

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 17 · n. 8.2 · Italiano

Se il CPP non esercita il suo diritto esclusivo sul fondo unicamente per scopi abitativi (→ cifra 3.1 lett. a), la CCPP può optare per l’imposizione delle prestazioni di cui alla cifra 8.1. Altrettanto vale per una CCP che ha come scopo la ripartizione dei costi tra i membri (ad es. impianto di riscaldamento o autorimessa comuni).

Esempio pratico relativo a una CCP (applicabile per analogia a una CCPP):
Tre proprietari, ognuno dei quali possiede un edificio, gestiscono insieme un impianto di riscaldamento. È in comproprietà unicamente l’impianto di riscaldamento, non i singoli edifici. In questo caso vengono ripartiti solamente i costi fra i tre proprietari degli edifici. È pure possibile che in questo ambito vengano riscossi contributi al fondo di rinnovamento.

Se la CCPP o la CCP, opta per l’imposizione delle citate prestazioni (→ cifra 8.1), la partecipazione ai costi d’esercizio e il contributo al fondo di rinnovamento vanno fatturati separatamente. La partecipazione ai costi d’esercizio è in tal caso imponibile all’aliquota normale. In merito ai contributi al fondo di rinnovamento si rimanda alla cifra 8.3.

Se la partecipazione ai costi d’esercizio e il contributo al fondo di rinnovamento non sono fatturati separatamente, non è consentito menzionare l’imposta nella fattura. Per questo motivo, il CPP o il CP non ha alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Non ha alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (sulle prestazioni precedenti) nemmeno la CCPP o la CCP, che non opta per l’imposizione della partecipazione ai costi d’esercizio. Per il contributo al fondo di rinnovamento l’opzione non è possibile poiché si tratta sempre di una prestazione del settore finanziario esclusa dall’imposta. L’info IVA concernente il settore Finanza contiene ulteriori dettagli riguardo alla combinazione di prestazioni e all’applicazione della regola del 70/30 % nel settore del mercato monetario e dei capitali.

La CCPP o la CCP contribuente può dedurre l’imposta precedente sui costi gravati d’IVA, proporzionalmente alle prestazioni per la cui imposizione ha optato (di regola in base al valore delle quote) al momento in cui sono sorti tali costi.

Se i costi sono fatturati separatamente in base alle singole componenti (ad es. premi assicurativi o consumo d’acqua), può essere applicata la corrispondente aliquota d’imposta.