1.3.2 Esercizio di funzioni di arbitrato

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 1 giugno 2015

AFC · Info IVA settore 18 · n. 1.3.2 · Italiano

L’esercizio di funzioni di arbitrato è escluso dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 29 LIVA). Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LIVA, la deduzione dell’imposta precedente per le spese legate all’esercizio di funzioni di arbitrato non è ammessa. Per la doppia utilizzazione (art. 30 LIVA) dell’infrastruttura occorre procedere a una correzione oggettiva della deduzione dell’imposta precedente (art. 65 segg. OIVA) (→  cifra 4.1).

Le prestazioni di rappresentanza dinanzi a un tribunale arbitrale sono invece imponibili all’aliquota normale.