4.19.3.1 Istituti del settore delle scuole universitarie
Info IVA per settore 20 · Formazione
In vigore · Stato dal 8 dicembre 2025
AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.19.3.1 · Italiano
Con la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) viene applicato l’articolo 63a della Costituzione federale, al quale l’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA fa riferimento. Sono dunque considerati istituti del settore universitario della Confederazione e dei Cantoni (art. 2 cpv. 1 e 2 LPSU) le scuole universitarie, le università cantonali, i politecnici federali nonché le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.
Le università private, le scuole universitarie professionali, e le alte scuole pedagogiche a gestione privata e altri istituti universitari privati rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA se sono in possesso di un accreditamento istituzionale conformemente alla LPSU (→ Consiglio svizzero di accreditamento).
[Illustrazione: nell’originale] | Le scuole universitarie estere e le università estere rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA se, secondo il loro diritto nazionale vigente, sono in possesso di un accreditamento. Tale accreditamento deve essere comprovato. |
In caso di una collaborazione tra questi istituti, si può presumere che le prestazioni erogate reciprocamente avvengano nell’ambito di una collaborazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA. Non è necessario fornire ulteriori prove. È fatta salva la verifica dei requisiti (art. 77 e 78 LIVA).
Questa presunzione vale anche nel caso degli ospedali universitari, sempre che essi collaborino strettamente con un’università nel settore della formazione e della ricerca; la presunzione non vale invece nella collaborazione tra ospedali universitari. Tuttavia, gli ospedali universitari possono dimostrare l’esistenza di una cooperazione in materia di formazione o ricerca (→ cifre 4.19.3.2 e 4.19.3.3).
Si suppone che tale cooperazione esista se gli istituti di ricerca dei PF (ai sensi dell’art. 21 della legge sui PF e dell’art. 1 lett. b dell’ordinanza sui PF, ossia Eawag, WSL, Empa, PSI) collaborano strettamente con una scuola universitaria professionale nei settori della formazione e della ricerca. Questa presunzione non vale tuttavia nella collaborazione tra gli istituti di ricerca dei PF e gli ospedali universitari.
Esempi
Le università svizzere A e B gestiscono congiuntamente, insieme all’università estera C, un progetto di ricerca nel settore delle tecnologie aerospaziali. Le università A e B si occupano prevalentemente delle caratteristiche tecniche del prototipo, mentre l’università estera C si è posta l’obiettivo di perfezionare lo sfruttamento delle superfici e di dotarle di nuove funzioni.
Nel caso delle tre università si tratta di scuole universitarie professionali ai sensi dell’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA, quindi è lecito presumere una cooperazione in materia di formazione e ricerca e non è necessario fornire ulteriori prove.
L’ospedale universitario del Cantone X partecipa sia all’attività di ricerca dell’università del Cantone X sia all’attività di ricerca dell’università del Cantone Z. In entrambi i casi sussiste una collaborazione retta dall’articolo 36 capoverso 3 LPSU, ragion per cui non è necessario fornire ulteriori prove.
La presunzione secondo cui le prestazioni eseguite reciprocamente avvengano nell’ambito di una cooperazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA vale anche se la collaborazione degli istituti del settore delle scuole universitarie interessati hanno la forma giuridica di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di un’associazione. Tuttavia, ciò presuppone che a tale costrutto partecipino esclusivamente gli istituti di cui all’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA; sono invece escluse le fondazioni e le cooperative. Dev’essere fornita la prova dell’esistenza di una cooperazione in materia di formazione e ricerca tra una SA, una Sagl oppure una comunione di questo tipo e uno degli istituti di cui all’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA che non partecipano alla SA, alla Sagl o alla comunione.
La presunzione non vale invece per le società semplici, le società anonime, le Sagl o le associazioni costituite per questa collaborazione nell’ambito della formazione o ricerca (ad es. spin-off) e per le quali non vi è più una collaborazione tra istituti del settore delle scuole universitarie oppure per quelli che non sono più considerati istituti del settore delle scuole universitarie.
Esempi
All’inizio dell’anno accademico, la facoltà di storia e filosofia dell’università A registra un aumento straordinario di studenti. Per poter tenere le lezioni supplementari, l’università prende in locazione alcune aule della scuola universitaria professionale per le professioni sanitarie, ubicata nelle vicinanze. Si tratta di due istituti disciplinati nell’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA, quindi in linea di massima potrebbe valere la presunzione di una cooperazione. Tuttavia, da un esame più approfondito l’AFC constata che non sussiste nessuna cooperazione in materia di formazione e ricerca, poiché i due istituti di formazione non collaborano con l’intento di eseguire una prestazione nell’ambito della formazione o della ricerca.
La scuola universitaria professionale A necessita di un nuovo sistema di contabilità e lo acquista presso la scuola universitaria professionale B del Cantone confinante. Nella fattispecie si tratta di una prestazione imponibile all’aliquota normale che esula dal campo di applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA. Anche in questo caso i due istituti di formazione non collaborano con l’intento di eseguire una prestazione nell’ambito della formazione o della ricerca.
La biblioteca B, che presenta la forma giuridica di fondazione ed è aggregata all’università Q, ha deciso di costruire e gestire un’infrastruttura comune insieme ad altre biblioteche. Ciò permette a ciascuna biblioteca di ridurre le proprie spese amministrative e di usufruire di maggiori ribassi. Quale fondazione, la biblioteca B è un soggetto giuridico indipendente e non è considerata parte integrante dell’università Q. La biblioteca B non è quindi un istituto di formazione o ricerca ai sensi dell’articolo 38a capoverso 1 lettera a OIVA. Anche se secondo l’articolo 38a capoverso 1 lettera b OIVA la biblioteca B è un’organizzazione di utilità pubblica, la collaborazione con le altre biblioteche non rappresenta una cooperazione in materia di formazione o ricerca. La collaborazione non è incentrata sulla formazione o sulla ricerca.
Le biblioteche delle università T e Q, che sono parte integrante delle rispettive università e non un costrutto giuridico indipendente (ad es. fondazione o società anonima), gestiscono congiuntamente un catalogo delle opere, rendendone così possibile la fruizione reciproca a titolo gratuito. Nell’ambito di detta collaborazione, la biblioteca dell’università T è responsabile della gestione del catalogo, mentre alla biblioteca dell’università Q compete il trasporto delle opere. Poiché entrambe le biblioteche sono parte integrante di un’università, la loro attività è finalizzata all’esecuzione di una prestazione in materia di formazione. Di conseguenza ambedue le università possono comprovare l’esistenza di una cooperazione in materia di formazione secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA e trattare le prestazioni erogate reciprocamente come prestazioni escluse dall’imposta.