4.19.3.3 Ospedali pubblici di qualsiasi forma giuridica

Info IVA per settore 20 · Formazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.19.3.3 · Italiano

A differenza degli ospedali privati, in quelli pubblici è presente un organismo responsabile pubblico. Indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli ospedali pubblici sono considerati istituti di formazione o di ricerca secondo l’articolo 38a capoverso 1 lettera c OIVA. L’apposita menzione è imprescindibile, in quanto gli ospedali pubblici che hanno ad esempio la forma giuridica di una società anonima non rientrano nel concetto di collettività pubblica secondo l’articolo 38a capoverso 1 lettera b OIVA (art. 12 LIVA in combinato disposto con l’art. 12 OIVA).

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In caso di collaborazione con almeno un istituto ai sensi dell’articolo 38a capoverso 1 lettera c OIVA non si presume automaticamente che le prestazioni reciproche rientrano nel quadro di una cooperazione nell’ambito della formazione o della ricerca. Spetta difatti alle parti interessate dimostrare che sono adempiute le condizioni per una cooperazione nell’ambito della formazione o della ricerca. L’AFC raccomanda in merito di stipulare contratti scritti.