4.19.3.2 Collettività pubbliche e organizzazioni di utilità pubblica
Info IVA per settore 20 · Formazione
In vigore · Stato dal 28 luglio 2026
AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.19.3.2 · Italiano
Nella collaborazione con almeno uno degli istituti di cui all’articolo 38a capoverso 1 lettera b OIVA non si presume automaticamente che le prestazioni erogate reciprocamente avvengano nell’ambito di una cooperazione in materia di formazione o ricerca. Spetta ai partecipanti comprovare che i presupposti di una cooperazione in materia di formazione o ricerca sono adempiuti. A tale proposito, l’AFC raccomanda di stipulare contratti scritti.
[Illustrazione: nell’originale] | Occorre fornire la prova dell’esistenza di una cooperazione in materia di formazione o ricerca anche nel caso di una collaborazione tra istituti del settore delle scuole universitarie (conformemente all’art. 38a cpv. 1 lett. a OIVA) da un lato e collettività pubbliche o organizzazioni di utilità pubblica dall’altro. |
Le organizzazioni di utilità pubblica domiciliate all’estero sono considerate istituti di formazione o di ricerca se comprovano di adempiere per analogia i presupposti di cui all’articolo 3 lettera j LIVA in combinato disposto con l’articolo 56 lettera g LIFD.
Occorre valutare caso per caso se un’organizzazione operante all’estero è da considerare una collettività pubblica ai sensi dell’articolo 12 LIVA in combinato disposto con l’articolo 12 OIVA.
Esempio di cooperazione esistente
Il Dipartimento dell’educazione del Cantone X stipula una cooperazione in materia di formazione e ricerca con due istituti del settore delle scuole universitarie. Lo studio commissionato si prefigge, grazie alla collaborazione fattiva di tutti i partecipanti, di prevedere i possibili sviluppi nel settore della formazione di livello terziario. Nel concreto si tratta di studiare l’effetto dei mezzi didattici interattivi sull’insegnamento e di accertare il relativo fabbisogno di risorse. Sia le prestazioni del Dipartimento dell’educazione sia quelle dei due istituti finalizzate al conseguimento di un obiettivo comune nell’ambito della cooperazione in materia di formazione e ricerca sono escluse dall’imposta.
Se l’organismo responsabile di un istituto universitario ottiene la direzione di una scuola universitaria attraverso un mandato di prestazione, le prestazioni erogate reciprocamente nell’ambito di tale mandato sono considerate una cooperazione in materia di formazione o ricerca ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Tuttavia, quanto menzionato in precedenza vale soltanto per l’organismo responsabile di un istituto universitario (ad es. Dipartimento dell’educazione), ma non per altri servizi della medesima collettività pubblica (ad es. servizio dell’approvvigionamento idrico). Parimenti, ciò non è applicabile nella relazione tra l’organismo responsabile e l’ospedale universitario. |
Esempi di cooperazione inesistente
L’azienda elettrica del Cantone X approvvigiona due istituti universitari di corrente elettrica e gas. Queste prestazioni del Cantone sono eseguite al di fuori di una cooperazione in materia di formazione e ricerca. Se non sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA ([Illustrazione: nell’originale] spiegazioni contenute nell’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche), queste prestazioni sono imponibili all’aliquota normale.
Il Cantone, che agisce tramite l’Ufficio della sanità, conferisce all’ospedale universitario il mandato per le cure ospedaliere nel proprio Cantone attraverso un mandato di prestazione. Nella fattispecie, la stretta collaborazione tra l’organismo responsabile dell’ospedale universitario e l’ospedale universitario non rientra nel settore della formazione e della ricerca, bensì nel settore della sanità e delle cure mediche a favore della popolazione. Di conseguenza, non sussiste una cooperazione in materia di formazione o ricerca, anche se gli istituti partecipanti sono istituti di formazione e ricerca.
Diverse biblioteche private di una data località si uniscono, nell’intento da un lato di offrire online e a pagamento le opere più preziose del loro inventario e, dall’altro, di documentarne la storia dalla genesi ai giorni nostri nell’ambito di un progetto di ricerca comune. Nella fattispecie occorre chiarire se tutte le biblioteche coinvolte sono collettività pubbliche o istituzioni di utilità pubblica ai sensi dell’articolo 3 lettera j LIVA. Se così non fosse, non si sarebbe in presenza di una cooperazione in materia di formazione o ricerca ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA. Se tutte le biblioteche coinvolte adempiono il presupposto soggettivo, occorre accertare che la collaborazione sia finalizzata all’esecuzione di una prestazione in materia di formazione o ricerca. La consultazione di opere antiche online e a pagamento non costituisce una prestazione in materia di formazione, bensì una prestazione di servizi imponibile all’aliquota normale ([Illustrazione: nell’originale] spiegazioni contenute nell’info IVA concernente il settore Cultura). Per il progetto che si prefigge di studiare e documentare le opere dalla loro genesi ai giorni nostri è necessario appurare se i presupposti per una cooperazione in materia di ricerca sono adempiuti.