2.1.2.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.2.1 · Italiano
Sono esclusi dall’imposta:
a. | l’esame di pazienti, la formulazione di diagnosi e le cure mediche. Rientrano in quest’ambito anche le consultazioni per un confronto delle diagnosi (seconda opinione); |
b. | la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. iniezioni o pillole) o di mezzi ausiliari medici da parte della persona curante nell’ambito di una cura medica; |
c. | l’applicazione nell’ambito di una cura medica di dispositivi impiantabili e di altre protesi fisse che possono essere rimossi dal corpo e reimpiegati o riapplicati soltanto con un intervento chirurgico (ad es. denti a perno, ponti o corone); |
d. | gli atti medici preparatori per l’adattamento di protesi amovibili e di apparecchi ortodontici, come ad esempio presa delle impronte e aggiustamento di protesi dentarie inclusi i ritocchi, posizionamento di apparecchi ortodontici (ad es. apparecchi multibanda) e successivi adattamenti degli attacchi (→ cifra 11); |
e. | gli esami, consulenze e trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché effettuati dal medico-dentista. Quando sono effettuati da un medico-dentista con lo statuto di impiegato, sotto la responsabilità di un medico-dentista titolare dell’autorizzazione all’esercizio, detti esami, consulenze e trattamenti sono esclusi dall’imposta, a condizione che non ci sia l’esigenza di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione per il medico-dentista impiegato. Se c’è l’obbligo di detenere tale autorizzazione, sono esclusi dall’imposta unicamente i trattamenti effettuati dal medico-dentista che possiede l’autorizzazione; |
f. | determinate perizie (per maggiori informazioni, → cifra 9). |
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).