2.1.2.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.2.1 · Italiano

Sono esclusi dall’imposta:

a.

l’esame di pazienti, la formulazione di diagnosi e le cure mediche. Rientrano in quest’ambito anche le consultazioni per un confronto delle diagnosi (seconda opinione);

b.

la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. iniezioni o pillole) o di mezzi ausiliari medici da parte della persona curante nell’ambito di una cura medica;

c.

l’applicazione nell’ambito di una cura medica di dispositivi impiantabili e di altre protesi fisse che possono essere rimossi dal corpo e reimpiegati o riapplicati soltanto con un intervento chirurgico (ad es. denti a perno, ponti o corone);

d.

gli atti medici preparatori per l’adattamento di protesi amovibili e di apparecchi ortodontici, come ad esempio presa delle impronte e aggiustamento di protesi dentarie inclusi i ritocchi, posizionamento di apparecchi ortodontici (ad es. apparecchi multibanda) e successivi adattamenti degli attacchi (→ cifra 11);

e.

gli esami, consulenze e trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché effettuati dal medico-dentista. Quando sono effettuati da un medico-dentista con lo statuto di impiegato, sotto la responsabilità di un medico-dentista titolare dell’autorizzazione all’esercizio, detti esami, consulenze e trattamenti sono esclusi dall’imposta, a condizione che non ci sia l’esigenza di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione per il medico-dentista impiegato. Se c’è l’obbligo di detenere tale autorizzazione, sono esclusi dall’imposta unicamente i trattamenti effettuati dal medico-dentista che possiede l’autorizzazione;

f.

determinate perizie (per maggiori informazioni, → cifra 9).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).