2.1.4.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.4.1 · Italiano
Sono esclusi dall’imposta:
a. | i trattamenti psicoterapeutici e psicologici il cui fine è il trattamento di malattie e di altri disturbi mentali dell’essere umano (terapie individuali, di coppia, di famiglia e di gruppo). Queste prestazioni sono considerate cure mediche, a condizione che i pazienti presentino disturbi psichici secondo i criteri della corrispondente classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD), e vanno indicate come tali nella fattura. È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l’obbligo di presentare i loro libri e i pertinenti documenti; possono celare il nome e l’indirizzo dei clienti o sostituirli con codici, ma il luogo di domicilio o di sede dev’essere leggibile (art. 68 cpv. 2 LIVA); |
b. | i trattamenti psicoterapeutici e psicologici (terapia individuale, di coppia, di famiglia e di gruppo) eseguiti durante i soggiorni in ospedale o in centri di cure mediche (→ cifra 4); |
c. | i trattamenti psicoterapeutici e psicologici e le consulenze psicologiche a bambini e giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA); |
d. | determinate perizie (per maggiori informazioni, → cifra 9); |
e. | la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4). |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).