2.3.1 Definizione e condizioni
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.3.1 · Italiano
Sono considerate istituzioni di cura ambulatoriali le istituzioni che dispensano cure mediche ambulatoriali (cioè senza pernottamento) a pazienti che non necessitano di una degenza in ospedale né sono costretti a una degenza a letto nonché che agiscono in qualità di prestatori di cure mediche nei confronti dei pazienti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le persone giuridiche o le società di persone presso cui sono attive persone appartenenti a professioni mediche e sanitarie (→ cifra 2.1) che prestano cure mediche, come pure centri HMO di assicuratori malattie, cliniche diurne e ambulatori.
Le istituzioni di cura sono considerate prestatori di cure mediche ambulatoriali se
la o le persone che vi prestano le cure mediche appartengono a professioni mediche o sanitarie di cui alla cifra 2.1 oppure prestano le cure mediche sotto la responsabilità di una persona appartenente a una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1.
[Illustrazione: nell’originale]
Se il medesimo ente gestisce più strutture, in ciascuna di esse è richiesta la presenza di una persona delle categorie professionali di cui alla cifra 2.1;
sono in possesso dell’autorizzazione cantonale rilasciata alle istituzioni, nella misura in cui la stessa è richiesta dal diritto cantonale.
[Illustrazione: nell’originale]
Se secondo il diritto cantonale l’apertura o l’esercizio dell’istituzione di cura ambulatoriale non soggiace all’obbligo di autorizzazione, ad esempio poiché è sufficiente che il responsabile del centro sia in possesso della relativa ammissione all’esercizio della professione, deve essere adempiuta solo la prima condizione.
Se un’istituzione non adempie queste condizioni, tutte le prestazioni che esegue sono imponibili all’aliquota determinante, ad eccezione delle cure mediche dispensate da una persona considerata prestatrice di cure mediche ai sensi della cifra 2.1. L’istituzione deve essere in grado di provare che la cura è stata effettuata da tale persona.
I membri delle categorie professionali mediche e sanitarie che sono in possesso di un’autorizzazione all’esercizio della professione e sono esclusivamente locatari, ovvero che agiscono in nome proprio nei confronti dei terzi, si basano sulle regolamentazioni di cui alla cifra 2.1 riguardanti la loro professione per determinare se i trattamenti che eseguono sono esclusi dall’imposta o imponibili (attribuzione delle prestazioni; → cifra 1.6).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).