10.6 Imposizione dei margini nel commercio d’arte

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 23 · n. 10.6 · Italiano

Se un contribuente acquista pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili, al momento in cui li rivende può applicare l’imposizione dei margini, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente sul prezzo d’acquisto (art. 24a LIVA).

Per il calcolo dell’IVA è determinante la differenza tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita del bene. In caso di vendita di beni di questo tipo in contratti, fatture e ricevute l’imposta non può essere indicata chiaramente. Se all’acquirente viene indicata l’imposta, essa è dovuta.

In caso di applicazione dell’imposizione dei margini il contribuente deve tenere i pertinenti documenti sotto forma di un controllo dell’acquisto e della vendita.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta” contiene informazioni dettagliate sull’applicazione dell’imposizione dei margini. Ai fini dell’IVA per oggetto d’arte si intende quanto esposto alle cifre 8.2.4.1 e 8.2.5 nonché all’articolo 48a capoverso 1 LIVA.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.