2.3.2 Entità giuridica esistente

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 24 ottobre 2022

AFC · Info IVA settore 23 · n. 2.3.2 · Italiano

Se una manifestazione non è attuata da un comitato organizzativo appositamente istituito a tal fine ma da un’entità giuridica già esistente – i cui indizi possono essere ad esempio l’apparire nei confronti di terzi, la responsabilità e la ripartizione degli utili o delle perdite – le cifre d’affari risultanti dalla manifestazione vanno attribuite a questa entità giuridica già esistente.

In caso di manifestazione non periodica attuata da un’istituzione che non è già contribuente per altre attività, unicamente le cifre d’affari imponibili risultanti da questa manifestazione vanno prese in considerazione per l’esame dell’assoggettamento. In caso di assoggettamento vanno conteggiate soltanto queste cifre d’affari. Di conseguenza, è deducibile unicamente l’imposta precedente riguardante questa manifestazione. Tuttavia, se il promotore della manifestazione è già contribuente per altre attività, le cifre d’affari risultanti dalla manifestazione vanno aggiunte a quelle conseguite con le altre attività e imposte a prescindere dal loro ammontare.

[Illustrazione: nell’originale]

L’AFC raccomanda di tenere una contabilità separata per la manifestazione (→ info IVA Contabilità e fatturazione).