2.3.1 Comitato organizzativo costituito appositamente per una manifestazione

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2023

AFC · Info IVA settore 23 · n. 2.3.1 · Italiano

Spesso il compito di promuovere e svolgere una manifestazione (ad es. giornate musicali o cinematografiche, concerti, festival o mostre) è affidato a un’entità giuridica autonoma e indipendente costituita appositamente per una specifica manifestazione e che dispone di un proprio preventivo. Si tratta ad esempio di una società semplice costituita sotto forma di comitato organizzativo composto, fra l’altro, di membri di comitato delle varie associazioni coinvolte. L’obbligo fiscale soggettivo va esaminato – a prescindere dalle altre cifre d’affari conseguite dalle varie associazioni o imprese rappresentate nel comitato organizzativo – esclusivamente in relazione alla rispettiva manifestazione.

Il limite della cifra d’affari di 250 000 è applicabile anche a un simile comitato organizzativo.

Le altre entrate non legate alla manifestazione conseguite dalle associazioni o imprese rappresentate nel comitato organizzativo non sono annoverate nella cifra d’affari determinante ai fini dell’esame dell’assoggettamento della manifestazione. Ma se le cifre d’affari delle associazioni o imprese rappresentate nel comitato organizzativo evidenziano nessi con la manifestazione svolta, le rispettive entrate vanno di principio parimenti attribuite alla manifestazione. Queste entrate sono attribuibili all’attività propria delle associazioni o imprese rappresentate nel comitato organizzativo solamente se sulla scorta di documenti (ad es. contratti, fatture, manifesti) risulta chiaramente che esse sono prestatrici nei confronti di terzi. Le rispettive cifre d’affari vanno allibrate nella contabilità delle rispettive associazioni o imprese rappresentate. Se le suddette condizioni non sono adempiute cumulativamente, queste cifre d’affari sono attribuite al comitato organizzativo.

Esempio
Durante una festa regionale di canti popolari, le associazioni rappresentate nel comitato organizzativo gestiscono per conto proprio stand di ristorazione nell’area in cui la festa ha luogo. Acquistano per contratto tutte le bevande dalla centrale d’acquisto istituita dal comitato organizzativo. I costi e ricavi relativi all’attività di ristorazione sono allibrati nella contabilità delle singole associazioni. I listini prezzi destinati agli ospiti indicano chiaramente che si tratta di prestazioni effettuate dalle associazioni rappresentate nel comitato organizzativo. Le cifre d’affari realizzate con gli stand di ristorazione non vanno quindi attribuite al comitato organizzativo.

[Illustrazione: nell’originale]

Delucidazioni approfondite sull’attribuzione delle prestazioni sono riportate nell’info IVA Oggetto dell’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Se una manifestazione è svolta regolarmente, ma da un comitato organizzativo la cui composizione cambia, l’assoggettamento va verificato per ogni singola edizione della manifestazione.

Esempio
Una festa regionale di canti popolari è svolta ogni anno in una differente località da associazioni della regione. Sebbene la manifestazione si tenga regolarmente, l’assoggettamento va verificato per ogni sua edizione poiché i membri del suo comitato organizzativo cambiano ogni anno.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).