6.27.3 Prestazioni volte a promuovere l'immagine
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 agosto 2015
AFC · Info IVA 04 · n. 6.27.3 · Italiano
(art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA)
Sono considerate prestazioni volte a promuovere l’immagine, le prestazioni per mezzo delle quali una liberalità – ossia un sostegno – è resa pubblica in modo tale che va oltre alla semplice menzione in forma neutra in una pubblicazione.
| [Illustrazione: nell’originale] | Sono escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA) le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l’immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l’immagine di organizzazioni di utilità pubblica (art. 3 lett. j LIVA). Se all’operazione non partecipa quindi alcuna organizzazione di utilità pubblica, né in qualità di prestatore né in qualità di destinatario della prestazione, la prestazione volta a promuovere l’immagine è imponibile all’aliquota normale. |
L’obiettivo perseguito da una prestazione volta a promuovere l’immagine è associare il nome di chi compie la liberalità a una manifestazione o a un’organizzazione. La pubblicazione, da parte del destinatario, della liberalità o di chi compie la liberalità mira a promuovere la notorietà o semplicemente l’immagine di quest’ultimo. Chi compie la liberalità spera dunque di migliorare la sua posizione sul mercato o di ottenere almeno un beneficio a livello di relazioni pubbliche: il riconoscimento del suo impegno sociale dovrebbe permettergli di realizzare un guadagno in termini d’immagine.
[Illustrazione: nell’originale] | Tutte le comunicazioni che portano alla conoscenza del pubblico l’impegno di chi compie la liberalità devono essere qualificate quindi come prestazioni volte a promuovere l’immagine (nella misura in cui non si è in presenza di un dono o di una prestazione pubblicitaria [→ cifra 6.27.4]). |
Vi è una prestazione volta a promuovere l’immagine, se il pubblico percepisce che non si intende pubblicizzare l’impresa o l’organizzazione e neppure le loro attività o i loro prodotti, bensì l’impegno dell’impresa in favore dell’organizzazione che promuove l’immagine dell’impresa. Tuttavia, non è sempre indispensabile menzionare il sostegno in maniera esplicita, se ciò risulta dalle circostanze (ad es. pubblicazione della liberalità o del nome di chi la compie in occasione di una manifestazione). In relazione con la pubblicazione della liberalità o di chi la compie, è anche possibile dare una descrizione generale di chi compie la liberalità o di aggiungere un messaggio pubblicitario di carattere generale (“claim” o “slogan”) come, ad esempio, “Costrux SA: nostro sponsor principale e vostro interlocutore ideale per la costruzione della casa dei vostri sogni” o anche di pubblicare il link che dà accesso al sito internet di chi compie la liberalità, senza però pubblicizzare concretamente le sue prestazioni di servizi o i suoi prodotti.
Vi è parimenti una prestazione volta a promuovere l’immagine, se chi compie la liberalità mette gratuitamente prodotti (doni in natura) a disposizione degli organizzatori di una manifestazione o li distribuisce gratuitamente ai partecipanti (ad es. per il loro rifornimento) o al pubblico (ad es. in occasione di una tombola) oppure se tali prodotti vengono utilizzati in altro modo in occasione della manifestazione (ad es. veicoli per il trasporto di persone e materiale). Se l’organizzatore della manifestazione menziona tale sostegno o ringrazia pubblicamente chi ha compiuto la liberalità, vi è una prestazione volta a promuovere l’immagine, nella misura in cui non sono comunque i prodotti in quanto tali che appaiono in primo piano.
| [Illustrazione: nell’originale] | Per contro, non vi è una prestazione volta a promuovere l’immagine esclusa dall’imposta, bensì una prestazione pubblicitaria imponibile, se, senza legami con una liberalità, è pubblicizzata un’impresa o sono pubblicizzate le sue prestazioni (forniture di beni e prestazioni di servizi), rispettivamente se a un’impresa è offerta la possibilità di fare pubblicità per sé o per le sue prestazioni (forniture di beni e prestazioni di servizi [→ cifra 6.27.4]). |
Esempi di prestazioni volte a promuovere l’immagine escluse dall’imposta:
- Gli sponsor o chi compie la liberalità sono menzionati nel programma della manifestazione di un’organizzazione di utilità pubblica e la menzione contiene non soltanto i ringraziamenti, bensì una descrizione delle loro attività commerciali e un messaggio pubblicitario come: “ringraziamo per il suo generoso contributo finanziario la Costrux SA, il vostro interlocutore ideale per la costruzione della casa dei vostri sogni” oppure “con il sostegno della Cassa di risparmio X, il vostro competente partner per la previdenza professionale”.
Una fondazione di utilità pubblica di aiuto alle persone aventi una mobilità ridotta organizza ogni anno il campionato svizzero di rugby in carrozzina. Diverse imprese sostengono finanziariamente questa manifestazione o sostengono la manifestazione con prodotti gratuiti o premi in natura per la tombola. Il sostegno e i sostenitori vengono resi pubblici nel modo seguente:
il sostegno è comunicato mediante annunci con gli altoparlanti durante lo svolgimento della manifestazione;
i loghi dei sostenitori sono stampati sulle magliette dei giocatori e del personale ausiliario dell’organizzatore;
il sostegno apportato è ricordato, mediante rinvio al link sul sito internet dell’organizzatore (“questa manifestazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno dei seguenti partner : …”);
per il rifornimento durante la manifestazione, i giocatori di rugby ricevono bevande isotoniche e barrette di cereali messe gratuitamente a disposizione dall’impresa X. Essi ricevono pure come regalo un pacchetto contenente campioni di prodotti di un’impresa di cosmetici, messi gratutitamente a disposizione da quest’ultima;
durante lo svolgimento della tombola, si annuncia che i prodotti sono stati messi a disposizione da determinate imprese nominate espressamente.
Gli organizzatori di utilità pubblica non devono imporre le prestazioni volte a promuovere l’immagine, poiché il pubblico percepisce che le stesse sono state effettuate allo scopo di attirare l’attenzione sul sostegno apportato alla manifestazione e i prodotti non sono in primo piano.
Un’organizzazione di utilità pubblica menziona sul suo sito internet la sua collaborazione con un’impresa industriale che la sostiene senza controprestazione sul piano finanziario e con il suo know how. L’attività commerciale dell’impresa industriale è descritta in maniera generale e vi è un rinvio con un link al sito internet dell'impresa.
L’Organizzazione Foto del Mondo (OFM) è un’organizzazione di utilità pubblica avente lo scopo di sostenere la fotografia artistica. Essa premia in un concorso che si tiene annualmente il giovane fotografo più promettente. L’impresa ConsomElectronic, che fabbrica apparecchi elettronici sostiene il concorso versando una liberalità di 50 000 franchi. Per questa ragione, il concorso si chiama “Premio ConsomElectronic per la promessa fotografica“. In occasione della manifestazione, ConsomElectronic viene ringraziata più volte per la sua “generosa liberalità“. Nessun prodotto della ConsomElectronic è presentato o esposto a fini pubblicitari.
Cifra valida dal 1° gennaio 2015 (riguardo alla validità [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”).