15 Doni, contributi di sostenitori, legati

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 24 · n. 15 · Italiano

I doni (in contanti o in natura), i contributi di sostenitori e i legati sono liberalità fatte a terzi senza aspettarsi alcuna controprestazione ai sensi del diritto sull’IVA. Tali liberalità non fanno parte della controprestazione e non comportano alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

Le info IVA Sussidi e doni e Deduzione dell’imposta precedente contengono ulteriori informazioni sul trattamento fiscale dei doni.

Si è pure in presenza di un dono (art. 3 lett. i LIVA) e, quindi, non di una prestazione di sponsorizzazione imponibile quando il donatore è menzionato una o più volte, in forma neutra (ossia senza slogan pubblicitario) in una pubblicazione dei generi indicati di seguito, anche in caso di riproduzione della ragione sociale o del logo del donatore. La sola menzione della professione o dell’attività imprenditoriale del donatore non infrange questa regola.

Si considerano pubblicazioni secondo tale disposizione della LIVA ad esempio:

  • i programmi di partite e i libretti di feste;

  • i numeri unici;

  • i rapporti d’esercizio e di gestione;

  • i giornali e le riviste;

  • i manifesti;

  • i titoli di testa e di coda dei film;

  • le citazioni su internet.

[Illustrazione: nell’originale]

La presenza in internet di un link verso il sito del donatore costituisce una prestazione pubblicitaria.

Esempi (manifesti)

[Illustrazione: nell’originale]

1)

La menzione della Banca regionale con la riproduzione del suo logo su questo manifesto non rappresenta una prestazione pubblicitaria. Il contributo versato dalla banca è un dono.

2)

Poiché la menzione di questa impresa di costruzione è accompagnata da uno slogan pubblicitario, in questo caso si tratta di una prestazione pubblicitaria. Il contributo versato dall’impresa di costruzione è imponibile (sponsorizzazione).

Per contro, i supporti seguenti (elenco non esaustivo) non sono considerati pubblicazioni dei generi summenzionati:

  • le tenute sportive (p. es. le maglie da calcio e da hockey su ghiaccio);

  • gli striscioni e i pannelli pubblicitari;

  • le recinzioni di un campo di calcio o le balaustre di una pista di ghiaccio;

  • i tabelloni dei risultati e dell’ora;

  • i veicoli;

  • gli articoli per tifosi (gagliardetti, sciarpe, ombrelli ecc.).

Di conseguenza, i contributi (in natura o in contanti) ottenuti per iscrizioni effettuate su simili supporti, anche se si tratta della semplice menzione del nome, della ragione sociale o del logo di un’impresa, sono imponibili all’aliquota normale a titolo di controprestazione per prestazioni pubblicitarie o di prestazioni imponibili volte a promuovere l’immagine. È altresì considerata una prestazione pubblicitaria o una prestazione imponibile volta a promuovere l’immagine la diffusione di annunci tramite altoparlanti.

[Illustrazione: nell’originale]

Riguardo alle prestazioni volte a promuovere l’immagine escluse dall’imposta vedi la cifra 16.