13 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 24 · n. 13 · Italiano
I sussidi e altri contributi versati da Confederazione, Cantoni e Comuni non fanno parte della controprestazione imponibile e, di conseguenza, non sono imponibili. Essi comportano tuttavia una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente. In virtù dell’articolo 29 OIVA sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente gli aiuti finanziari elargiti da una collettività pubblica senza contropartita diretta da parte del beneficiario.
Se, ad esempio, il beneficiario versa gli importi che ha ottenuto da una collettività pubblica a un terzo in cambio di prestazioni imponibili, quest’ultimo deve imporre tali importi.
Esempi
i versamenti effettuati dalla Confederazione o dai Cantoni nell’ambito delle prestazioni di «Gioventù e Sport» (→ cifra 8.5);
i sussidi versati dall’Ufficio federale dello sport per la formazione dei monitori e degli allenatori;
le garanzie a copertura del deficit versate dalle collettività pubbliche (ad es. dall’Ufficio federale dello sport o da Cantoni e Comuni) direttamente al promotore di una manifestazione sportiva.
Sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico anche i vantaggi valutabili in denaro quali la messa a disposizione a titolo gratuito di un impianto sportivo, l’erogazione gratuita di acqua ed energia o lo smaltimento dei rifiuti. Per contro, le prestazioni eseguite gratuitamente ai promotori di manifestazioni sportive dall’esercito, dalla protezione civile, dalla polizia e dai corpi pompieri con lo scopo di assicurarne il buon svolgimento non sono considerati sussidi né contributi di diritto pubblico e non comportano alcuna conseguenza sul piano fiscale.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene maggiori informazioni su come effettuare la riduzione della deduzione dell’imposta precedente. |
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).