16 Prestazioni volte a promuovere l’immagine effettuate a o da organizzazioni di utilità pubblica
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 28 settembre 2026
AFC · Info IVA settore 24 · n. 16 · Italiano
Le prestazioni volte a promuovere l’immagine effettuate a o da organizzazioni di utilità pubblica sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA.
Tali prestazioni di servizi non legittimano la deduzione dell’imposta precedente (→ cifre 5 e 6).
Secondo l’articolo 3 lettera j LIVA, è considerata organizzazione di utilità pubblica l’organizzazione che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 56 lettera g LIFD. A questo riguardo, l’AFC si basa sull’attestazione dell’amministrazione fiscale cantonale, indicante che l’organizzazione è integralmente esonerata dall’imposta federale diretta.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori delucidazioni ed esempi sulle prestazioni volte a promuovere l’immagine. |