16 Prestazioni volte a promuovere l’immagine effettuate a o da organizzazioni di utilità pubblica

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 28 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 24 · n. 16 · Italiano

Le prestazioni volte a promuovere l’immagine effettuate a o da organizzazioni di utilità pubblica sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA.

Tali prestazioni di servizi non legittimano la deduzione dell’imposta precedente (→ cifre 5 e 6).

Secondo l’articolo 3 lettera j LIVA, è considerata organizzazione di utilità pubblica l’organizzazione che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 56 lettera g LIFD. A questo riguardo, l’AFC si basa sull’attestazione dell’amministrazione fiscale cantonale, indicante che l’organizzazione è integralmente esonerata dall’imposta federale diretta.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori delucidazioni ed esempi sulle prestazioni volte a promuovere l’immagine.