6 Correzione della deduzione dell’imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 24 · n. 6 · Italiano

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell’ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (p. es. per attività imponibili), sia per prestazioni che non vi danno diritto (ossia per attività escluse dall’imposta) la deduzione dell’imposta precedente va corretta proporzionalmente all’utilizzazione.

Esempio

Il gerente di una piscina, contribuente, incassa biglietti d’ingresso per l’utilizzazione degli impianti (= cessione imponibile del diritto di utilizzare gli impianti; 90 % dell’utilizzazione). Egli dà in locazione anche delle corsie della piscina olimpionica ad uso esclusivo di una società di nuoto (= locazione esclusa dall’imposta; 10 % dell’utilizzazione). L’imposta precedente gravante le spese può essere dedotta unicamente in ragione del 90 % (quota corrispondente alla cessione imponibile del diritto di utilizzare gli impianti).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente” contiene informazioni sui differenti metodi forfetari di calcolo della correzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di doppia utilizzazione.