4 Deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 24 · n. 4 · Italiano
Nell’ambito della sua attività imprenditoriale imponibile, il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti (purché sia in grado di provare di averle pagate):
l’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero fatturatagli;
l’imposta sull’acquisto da lui dichiarata (→ cifra 2.8);
l’imposta sull’importazione da lui versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni o il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto (art. 52 e 63 LIVA).
L’esenzione fiscale per l’esportazione di beni e l’esenzione fiscale di prestazioni di servizi considerate eseguite all’estero non pregiudicano il diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Lo stesso vale per la consegna a titolo gratuito di beni verso l’estero e per le attività all’estero che sarebbero imponibili se fossero esercitate in territorio svizzero (p. es. forniture all’estero).
La deduzione dell’imposta precedente per le prestazioni escluse dall’imposta eseguite all’estero è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite in territorio svizzero e per la cui imposizione si fosse optato secondo l’articolo 22 LIVA (art. 29 cpv. 1bis LIVA).
Se allestisce i propri rendiconti IVA secondo le controprestazioni convenute, il contribuente può dedurre l’imposta precedente nel periodo di rendiconto in cui ha ricevuto la fattura dal suo prestatore.
Se è autorizzato ad allestire i propri rendiconti IVA secondo le controprestazioni ricevute, il contribuente può dedurre l’imposta precedente nel periodo di rendiconto durante il quale ha pagato il suo prestatore.
Per l’imposta sull’importazione, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata tale imposta (art. 40 cpv. 4 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Per informazioni complementari in merito alla deduzione dell’imposta precedente vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”. |