2.2.4 Imposizione dei margini (art. 24a LIVA)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.2.4 · Italiano
Il gestore della piattaforma che facilita la vendita di pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili può applicare l’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a LIVA, a condizione che il venditore del bene fornito sia residente sul territorio svizzero e non sia iscritto nel registro dei contribuenti (art. 48e OIVA). Al fine di stabilire se si tratta di un pezzo da collezione, il gestore della piattaforma può basarsi sulle informazioni messe a disposizione dal venditore.
[Illustrazione: nell’originale] | Per le condizioni e l’applicazione dell’imposizione dei margini si veda l’info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta. |
Il gestore della piattaforma assoggettato all’imposta deve tenere un elenco delle vendite a cui è stata applicata l’imposizione dei margini. A scopo di controllo, il gestore della piattaforma deve essere in grado di trasmettere le informazioni relative a ogni vendita e al venditore.
Un venditore assoggettato all’imposta, che fornisce i suoi beni in esenzione dall’imposta attraverso la piattaforma, non può applicare l’imposizione dei margini.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a LIVA nonché art. 48e OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).