2.2.2 Deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 28a LIVA)

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 17 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.2.2 · Italiano

Il gestore della piattaforma assoggettato all’imposta può dedurre un’imposta precedente fittizia sulla fornitura di un venditore non assoggettato, se nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, ha acquistato un bene mobile accertabile. La deduzione è possibile soltanto se non viene chiaramente trasferita l’IVA (art. 28a cpv. 1 LIVA).

Il gestore della piattaforma può far valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia se il venditore del bene è residente sul territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti. A tal fine può basarsi sulle indicazioni del venditore.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene maggiori informazioni sul concetto di bene mobile accertabile.

La deduzione dell’imposta precedente fittizia può essere fatta valere al momento della vendita del bene sulla piattaforma.

Il calcolo si basa sull’ammontare della controprestazione per la prima fornitura dal venditore al gestore della piattaforma. L’ammontare di questa controprestazione dipende dalla provvigione o dal margine del gestore della piattaforma (→ cifra 2.4):

  • se il gestore della piattaforma non impone la sua provvigione o il suo margine, il prezzo di acquisto corrisponde all’importo versato dal venditore (v. esempio 1);

  • se il gestore della piattaforma fattura al venditore l’utilizzo della piattaforma comprensiva di IVA, in linea di massima questa provvigione soggiace all’IVA. Il prezzo di acquisto corrisponde all’importo pagato dall’acquirente (senza IVA; v. esempio 2).

Il prezzo di acquisto calcolato in tal modo comprende l’imposta e costituisce la base di calcolo per la deduzione dell’imposta precedente fittizia. L’imposta precedente fittizia viene calcolata in base all’aliquota d’imposta applicabile al momento dell’acquisto del bene (art. 28a cpv. 2 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene maggiori informazioni sulla procedura da seguire.

Esempio 1
Gabriella, non iscritta nel registro dei contribuenti, vende il suo snowboard usato per 500 franchi tramite una piattaforma elettronica. Per l’utilizzo della sua piattaforma, il gestore trattiene una provvigione di 100 franchi.

Per dichiarare la vendita nel rendiconto IVA, il gestore della piattaforma calcola l’IVA sull’importo pagato dall’acquirente, ma deduce l’imposta precedente fittizia calcolata in base all’importo versato al venditore.

Prezzo di vendita sulla piattaforma (considerato comprensivo di IVA): 500 franchi.
IVA da dichiarare dal gestore della piattaforma:
(500 franchi / 108,1 % * 8,1 %): 37.45 franchi.

Provvigione del 20 % trattenuta dal gestore della piattaforma sul prezzo di vendita: 100 franchi.
Importo versato al venditore: 400 franchi.
Deduzione ammessa a titolo di imposta precedente fittizia:
(400 franchi / 108,1 % * 8,1 %): 29.95 franchi.

IVA che il gestore della piattaforma deve versare all’AFC: 7.50 franchi

Esempio 2
Gabriella, non iscritta nel registro dei contribuenti, vende il suo snowboard usato per 500 franchi tramite una piattaforma elettronica. Per l’utilizzo della sua piattaforma, il gestore fattura al venditore un importo di 100 franchi (IVA inclusa).

IVA dovuta dal gestore della piattaforma sulla vendita:
(500 franchi / 108,1 % * 8,1 %): 37.45 franchi.

IVA sulla provvigione del 20 % trattenuta:
(100 franchi /108,1 % * 8,1 %): 7.50 franchi.

Deduzione ammessa a titolo di imposta precedente fittizia:
(500 franchi / 108,1 % * 8,1 %): 37.45 franchi

IVA che il gestore della piattaforma deve versare all’AFC: 7.50 franchi.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).