3.6 Pagamenti compensativi dei costi

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA 04 · n. 3.6 · Italiano

(art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA)
 
I pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un’unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali non sono controprestazioni perché alla loro base non vi è alcun rapporto di prestazione.

I pagamenti compensativi dei costi mirano a consentire un migliore accesso al mercato agli offerenti svizzeri di una determinata prestazione oppure a favorire o a premiare un determinato comportamento. Tali pagamenti si riscontrano soprattutto nei settori agricolo ed elettrico (p. es. fondi compensativi dei costi basati sulla legge sull’approvvigionamento elettrico).