3.2 Sussidi o casi speciali di sussidi
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 3.2 · Italiano
(art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA; art. 29 OIVA)
I sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico non sono considerati controprestazioni, anche se sono erogati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma.
Se una collettività pubblica designa espressamente, nei confronti del beneficiario, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA (art. 18 cpv. 3 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Sussidi e doni contiene ulteriori informazioni in merito. |
Non costituiscono controprestazione neppure i fondi provenienti da tasse turistiche (ad es. tasse di soggiorno, sullo sport, di promovimento economico, su commerci) versati a uffici turistici e società di sviluppo turistico, se
l’ufficio turistico, la società di sviluppo turistico o l’organizzazione turistica è incaricato di impiegare le tasse per legge; e
le tasse ricevute vengono utilizzate per lo scopo previsto dalla legge.
Inoltre, non sono considerati controprestazione i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 18 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).