3.4 Conferimenti alle imprese come i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce ai crediti

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 20 gennaio 2023

AFC · Info IVA 04 · n. 3.4 · Italiano

(art. 18 cpv. 2 lett. e LIVA)
 
I conferimenti alle imprese non costituiscono controprestazione se il conferente non riceve alcuna prestazione dall’impresa.

Esempi
Conferimenti di capitale (conferimenti in imprese individuali, società semplici, società di persone, società di capitali e cooperative da parte dei loro titolari o soci); aggi, elargizioni, rinunce a crediti in relazione a mutui; rinunce a crediti su mutui nei confronti di società sovraindebitate; rinunce a interessi e riduzioni di interessi su mutui concessi; speciali condizioni di interessi in relazione a rapporti con i clienti; condono di mutui nell’ambito di una riorganizzazione del rapporto con i clienti; concessione di diritti di superficie senza canone o con un canone ridotto.

I contributi di terzi, che non partecipano all’impresa, non sono conferimenti. In tal caso si tratta di doni (nel caso di liberalità di privati) oppure di sussidi o altri contributi di diritto pubblico (in caso di liberalità di collettività pubbliche).

[Illustrazione: nell’originale]

Se i fondi sono versati da una collettività pubblica che partecipa all’impresa, si rimanda all’info IVA Sussidi e doni nonché all’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche.

[Illustrazione: nell’originale]

I conferimenti in natura non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 18 capoverso 2 lettera e LIVA. Nella fattispecie si tratta di prestazioni a titolo oneroso. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili alla cifra 2.7.5.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.01.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).