3.4 Conferimenti alle imprese come i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce ai crediti
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 20 gennaio 2023
AFC · Info IVA 04 · n. 3.4 · Italiano
(art. 18 cpv. 2 lett. e LIVA)
I conferimenti alle imprese non costituiscono controprestazione se il conferente non riceve alcuna prestazione dall’impresa.
Esempi
Conferimenti di capitale (conferimenti in imprese individuali, società semplici, società di persone, società di capitali e cooperative da parte dei loro titolari o soci); aggi, elargizioni, rinunce a crediti in relazione a mutui; rinunce a crediti su mutui nei confronti di società sovraindebitate; rinunce a interessi e riduzioni di interessi su mutui concessi; speciali condizioni di interessi in relazione a rapporti con i clienti; condono di mutui nell’ambito di una riorganizzazione del rapporto con i clienti; concessione di diritti di superficie senza canone o con un canone ridotto.
I contributi di terzi, che non partecipano all’impresa, non sono conferimenti. In tal caso si tratta di doni (nel caso di liberalità di privati) oppure di sussidi o altri contributi di diritto pubblico (in caso di liberalità di collettività pubbliche).
[Illustrazione: nell’originale] | Se i fondi sono versati da una collettività pubblica che partecipa all’impresa, si rimanda all’info IVA Sussidi e doni nonché all’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche. |
[Illustrazione: nell’originale] | I conferimenti in natura non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 18 capoverso 2 lettera e LIVA. Nella fattispecie si tratta di prestazioni a titolo oneroso. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili alla cifra 2.7.5. |
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.01.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).