3.13 Tasse e imposte d’incentivazione
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 3.13 · Italiano
Se i proventi di una tassa d’incentivazione (o imposta d’incentivazione) sono ridistribuiti alla popolazione, alle imprese ecc. o se vi è esenzione dalla tassa (o restituzione della tassa), occorre decidere nel singolo caso, sulla base dei criteri legali o della prassi dell’AFC (→ info IVA Sussidi e doni), se questo pagamento o vantaggio valutabile in denaro costituisce sussidio secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA (riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’art. 33 cpv. 2 LIVA; → info IVA Deduzione dell’imposta precedente) oppure una non controprestazione che non comporta la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA):
se i proventi della tassa sono ridistribuiti secondo il principio della distribuzione ad annaffiatoio nonché senza vincolo di destinazione e di comportamento (senza alcuna condizione), non vi è sussidio secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA). Non occorre procedere alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente;
se l’esenzione dalla tassa (o restituzione della tassa) avviene perché lo scopo di incentivazione non richiede alcun onere fiscale o perché gli assoggettati alla tassa modificano «volontariamente» il loro comportamento, non vi è sussidio secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. Non occorre procedere alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente;
per contro, se la ridistribuzione dei proventi della tassa o l’esenzione dalla tassa (o restituzione della tassa) ha l’obiettivo di promuovere od ottenere una determinata attività d’interesse pubblico, vi è sussidio secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. Occorre di principio procedere alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
I seguenti pagamenti e vantaggi valutabili in denaro costituiscono sussidi il cui ottenimento comporta o potrebbe comportare la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (elenco non esaustivo):
utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2 per finanziare i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici (art. 34 della legge sul CO2 e art. 104 segg. dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 [ordinanza sul CO2]);
concessione di fideiussioni da parte del DATEC per promuovere le tecnologie atte a ridurre i gas serra, finanziate con i mezzi del fondo di tecnologia, il quale è alimentato con proventi della tassa sul CO2 (art. 35 della legge sul CO2 e art. 114 segg. dell’ordinanza sul CO2). La riduzione della deduzione dell’imposta precedente va tuttavia calcolata soltanto nel momento in cui ci si avvale della fideiussione.
I seguenti pagamenti e vantaggi valutabili in denaro costituiscono non controprestazioni o liberalità il cui ottenimento non comporta la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (elenco non esaustivo):
restituzione della TTPCP per i percorsi iniziali e finali del trasporto ferroviario (art. 8 dell’ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [OTTP; RS 641.811]; → Info IVA concernente il settore Trasporti);
esenzione dalla tassa sui COV (art. 35a cpv. 3, 4 e 5 LPAmb in combinato disposto con art. 8 segg. dell’ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili [OCOV; RS 814.018]) o restituzione della tassa sui COV (art. 35c cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l’art. 18 segg. OCOV);
esenzione dalla tassa sull’olio da riscaldamento «extra leggero» e su carburanti contenenti zolfo (art. 35b cpv. 2 e art. 35bbis cpv. 2 LPAmb);
distribuzione del prodotto della tassa sui COV alla popolazione (art. 23 segg. OCOV);
ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 alla popolazione e all’economia (art. 36 della legge sul CO2 e art. 119 segg. dell’ordinanza sul CO2);
restituzione della tassa sul CO2 (art. 17, 31, 31a e 32a–c della legge sul CO2);
ripartizione dei proventi della tassa sull’olio da riscaldamento «extra leggero» e su carburanti contenenti zolfo alla popolazione (art. 35b cpv. 5 LPAmb);
distribuzione dal fondo basilese per il risparmio dell’energia elettrica (Stromsparfonds Basel) alla popolazione e alle imprese (legge sull’energia del Cantone di Basilea Città del 16 novembre 2016 [Energiegesetz] e ordinanza cantonale dell’11 maggio 1999 sulla tassa d’incentivazione e sul bonus per i prezzi della corrente elettrica [Verordnung zur Lenkungsabgabe und zum Strompreis-Bonus]).
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 05.01.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).