4.2.2 Prestazione complessiva

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 maggio 2017

AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.2 · Italiano

(art. 19 cpv. 3 LIVA)

Le prestazioni (forniture e/o prestazioni di servizi) collegate tra loro vanno considerate come un’operazione economica unica e trattate come una prestazione complessiva quando sono strettamente correlate sotto il profilo economico e si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile. Le singole prestazioni costituiscono un pacchetto di prestazioni che, per la valutazione ai fini dell’IVA, non può essere suddiviso in singoli componenti. Si è in presenza di una prestazione complessiva quando la struttura complessiva o il carattere complessivo delle prestazioni collegate tra loro verrebbe annullato o modificato, qualora le singole prestazioni venissero cambiate e sostituite da altre. In caso di beni, questa definizione concerne le cose e le loro parti costitutive conformemente all’articolo 642 capoverso 2 CC: le parti costitutive di una cosa non possono essere separate dalla cosa stessa senza distruggerla, deteriorarla o alterarla.

Il trattamento dal punto di vista dell’IVA (aliquota d’imposta, luogo della prestazione, esenzione dall’imposta) avviene quindi in base alla caratteristica essenziale per la prestazione complessiva, ossia deriva da quella prestazione considerata preminente per la sua valenza economica. Conformemente al carattere generale dell’IVA come imposta sul consumo, la valutazione va effettuata in primo luogo nell’ottica del consumatore in base a criteri economici. Non si tratta quindi dell’opinione soggettiva del concreto destinatario della prestazione. Occorre piuttosto verificare se il complesso di prestazioni è inteso come prestazione unitaria in base all’interpretazione generale di un determinato gruppo di acquirenti.