5.2.1 Principio
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 25 ottobre 2024
AFC · Info IVA 04 · n. 5.2.1 · Italiano
Qualora un soggetto (rappresentante) agisca in nome e per conto di terzi, quindi non agisca nei confronti di terzi in qualità di prestatore, il rappresentato è considerato prestatore rispetto al destinatario della prestazione purché siano soddisfatti i seguenti presupposti:
il rappresentante è debitamente autorizzato da parte del rappresentato (in anticipo o successivamente, cfr. art. 32 CO o art. 38 CO);
il rappresentante comunica espressamente al destinatario della prestazione, che agisce in nome di terzi e non esegue prestazioni proprie (ad es. prestazioni di garanzia) e non sopporta alcun rischio (ad es. rischio delcredere o qualsiasi altro rischio economico) oppure il rapporto di rappresentanza risulta dalle circostanze. Occorre però premettere che il rappresentante è di norma disposto (in particolare su richiesta del destinatario della prestazione) a rendere nota l’identità del rappresentato (ad eccezione delle aste, → cifra 5.2.2);
il rappresentante può provare che agisce in qualità di rappresentante;
il rappresentato è evidente all’AFC, ossia il rappresentante rende nota all’AFC l’identità del rappresentato.
Dalle circostanze risulta il rapporto di rappresentanza segnatamente nei casi seguenti, nei quali per il destinatario della prestazione è obiettivamente riconoscibile che chi agisce si presenta in nome di terzi:
vendita di biglietti per manifestazioni tramite punto di prevendita (ad es. concerti, manifestazioni sportive);
vendita di biglietti della lotteria di tutti i generi tramite chioschi, ristoranti e altri punti vendita;
vendita di carte telefoniche (carte prepagate) tramite chioschi e altri punti vendita;
vendita di contrassegni autostradali e per biciclette tramite garage, negozi di bici e altri punti vendita;
vendita di biglietti ferroviari, carnet di biglietti, abbonamenti del trasporto pubblico nonché biglietti aerei tramite agenzie turistiche e altri punti vendita (→ info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici).
Qualora siano soddisfatti i criteri della rappresentanza diretta, la prestazione al destinatario viene attribuita non al rappresentante bensì al rappresentato, e il rappresentante non è tenuto a imporre la prestazione. Il rappresentante deve effettuare il conteggio solo sulla sua provvigione con l’AFC.
Rappresentazione grafica della rappresentanza diretta secondo l’articolo 20 capoverso 2 LIVA
[Illustrazione: nell’originale]