1.4.8 Misure dovute al COVID-19
Info IVA 05 · Sussidi e doni
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 05 · n. 1.4.8 · Italiano
Fideiussioni solidali
In virtù dell’ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261; OFis-COVID-19), le organizzazioni svizzere riconosciute dalla Confederazione che concedono fideiussioni possono accordare senza formalità una fideiussione del 100 % per crediti bancari fino a un importo di 500 000 franchi («Crediti COVID-19»). Inoltre, possono accordare una fideiussione dell’85 % per crediti fino a un importo di 20 milioni di franchi («Crediti COVID-19 Plus»).
Il tasso d’interesse annuo ammonta attualmente allo 0,0 % per un credito fino a 500 000 franchi, allo 0.5 % per gli altri crediti. La Confederazione si assume la copertura pari al 100 % delle perdite da fideiussioni sostenute delle citate organizzazioni in caso di fideiussioni solidali conformemente all’OFis-COVID-19. La Confederazione versa i contributi per l’adempimento di quest’obbligo di copertura senza un’apparente prestazione in contropartita da parte delle organizzazioni che concedono fideiussioni. Questi flussi di mezzi finanziari devono essere qualificati, al momento della copertura delle perdite effettive da fideiussioni, come sussidi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA.
Le organizzazioni che concedono fideiussioni sono considerate i beneficiari dei sussidi. Esse ricevono i mezzi finanziari dalla Confederazione per potere adempiere la loro attività. Trattandosi di contributi COVID-19, non occorre procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente). Neppure le banche creditrici e le imprese mutuatarie devono procedere alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Siccome i crediti non sono remunerati a tassi di mercato, ci si può chiedere se la differenza tra il tasso d’interesse e il tasso di mercato costituisca un sussidio per l’impresa mutuataria. Dato che il rapporto di credito è intrattenuto tra la banca e l’impresa mutuataria e la Confederazione non è coinvolta, non vi è un rapporto di sussidio. In assenza di sussidio, l’impresa mutuataria non deve procedere alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente nonostante i crediti non siano remunerati a tassi di mercato.
Indennità per lavoro ridotto e indennità di perdita di guadagno
La ricezione di indennità per lavoro ridotto secondo l’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (RS 837.033) o di indennità di perdita di guadagno secondo l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 (RS 830.31) non comporta la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA).
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 07.05.2021; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).