1.4.9 Contributi calmieristici (sistema tripartito)
Info IVA 05 · Sussidi e doni
In vigore · Stato dal 25 giugno 2024
AFC · Info IVA 05 · n. 1.4.9 · Italiano
Nell’ambito di un rapporto tripartito, i contributi calmieristici di diritto pubblico sono finalizzati a rendere economicamente più convenienti per determinati destinatari determinate prestazioni offerte da terzi. La collettività pubblica non è quindi il reale mandante delle prestazioni offerte a un prezzo più conveniente.
I contributi calmieristici sono in genere considerati sussidi o contributi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA e sono quindi considerati non controprestazioni. Il beneficiario dei contributi avente diritto deve procedere alla riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LIVA. Sono immaginabili le situazioni seguenti:
Versamento al prestatore avente diritto:
Il contributo calmieristico non è considerato controprestazione del prestatore, ragion per cui l’IVA non è dovuta. Il prestatore contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente.[Illustrazione: nell’originale]
Esempi
Un’impresa di trasporto pubblico riceve un contributo calmieristico da un’altra collettività pubblica per poter offrire un prezzo più conveniente sui biglietti validi in una determinata area. Avendo ricevuto tale sussidio, l’impresa di trasporto deve procedere alla riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente.Un’organizzazione Spitex ottiene, per l’assistenza domiciliare a un malato, sia importi in denaro dal malato (prestazione concreta in contropartita = controprestazione), sia contributi dal Cantone (sussidio).
Versamento al prestatore per conto del destinatario della prestazione avente diritto:
Il contributo calmieristico viene versato (ad es. ai fini di garanzia) al prestatore (contribuente). Questi, non essendo l’avente diritto, deve imporre l’intera controprestazione (compreso il contributo calmieristico) ricevuta a fronte della prestazione da lui resa, con corrispondente diritto alla deduzione dell’imposta precedente. A sua volta, il destinatario della prestazione avente diritto riduce proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente in misura pari al contributo calmieristico. Ciò vale non soltanto se il sussidio non è indicato direttamente sulla fattura, bensì anche se è stato dedotto già dall’importo della fattura.[Illustrazione: nell’originale]
Esempi
Al fine di preservare la diversità della stampa e delle opinioni, la Confederazione versa un contributo annuo per la distribuzione a prezzo ridotto di giornali e riviste. La Posta riversa i contributi di promozione della Confederazione direttamente agli editori aventi diritto tramite la riduzione dei costi di distribuzione per esemplare di giornale. In quanto aventi diritto, gli editori devono procedere a una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Versamento al destinatario della prestazione avente diritto:
Il contributo calmieristico comporta per il destinatario della prestazione contribuente una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente.[Illustrazione: nell’originale]
Esempio
Un’organizzazione privata iscritta nel registro dei contribuenti IVA offre corsi nell’ambito della sicurezza sul lavoro. L’organizzazione opta per l’imposizione dei corsi esclusi dall’imposta (opzione; art. 22 cpv. 1 LIVA) e, di conseguenza, può dedurre l’imposta precedente sulle spese (art. 28 cpv. 1 LIVA). Questi corsi vengono acquistati dalle imprese per i loro dipendenti e sono promossi dalla Confederazione, che versa alle imprese contribuenti il 50 % del costo del corso per ogni dipendente che porta a termine con successo il corso. Il rapporto di prestazione sussiste quindi tra l’organizzazione e l’impresa. La Confederazione non figura quale mandante. Sulla prestazione (oggetto di opzione) resa all’impresa contribuente, il prestatore deve pagare interamente l’imposta. L’impresa contribuente, in qualità di beneficiaria del contributo della Confederazione (sussidio; art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA), deve procedere alla riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente gravante i costi dei corsi conformemente all’articolo 28 LIVA (art. 33 cpv. 2, LIVA in combinato disposto con l’art. 75 OIVA).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).