2.3.1.2 Contributi COVID-19

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.1.2 · Italiano

I contributi COVID-19 degli enti pubblici sono considerati flussi di mezzi finanziari conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. Considerata la situazione straordinaria, i contribuenti non devono effettuare alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di ottenimento di tali contributi.

Sono considerati contributi COVID-19 i pagamenti, i vantaggi in termini di interessi sui prestiti, le rinunce al rimborso di prestiti o i condoni di debiti la cui base legale (legge, ordinanza, regolamento ecc.) si fonda sui provvedimenti in relazione con il coronavirus e che sono stati versati dal 1° marzo 2020.

I contributi COVID-19 devono essere dichiarati alla cifra 910 del rendiconto IVA.