2.2 Luogo del prestatore

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 06 · n. 2.2 · Italiano

Per prestazioni di servizi di norma rese direttamente a persone fisiche presenti, anche se eccezionalmente eseguite a distanza, è considerato luogo della prestazione quello in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa. Per prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie, è considerato luogo della prestazione quello in cui chi gestisce l’agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa. In assenza di simile sede o stabilimento è determinante il domicilio o il luogo dal quale il prestatore di servizi o chi gestisce l’agenzia di viaggio svolge la sua attività (art. 8 cpv. 2 lett. a e b LIVA; → info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici).

Oltre alle prestazioni di viaggio descritte più sopra, il principio del luogo del prestatore si applica anche alle seguenti prestazioni di servizi (enumerazione non esaustiva):

  • trattamenti, terapie, prestazioni di cura;

  • cura del corpo (ad. es. prestazioni di parrucchieri o estetiste);

  • consulenza coniugale, familiare e personale;

  • prestazioni sociali e di aiuto sociale nonché assistenza all’infanzia e alla gioventù;

Se il prestatore ha la sua sede sul territorio svizzero, tali prestazioni soggiacciono di principio all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; se il prestatore ha la sua sede all’estero, non vi soggiacciono.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).