2.3 Luogo dell’esecuzione dell’attività

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 06 · n. 2.3 · Italiano

È considerato luogo della prestazione di servizi il luogo in cui le attività sono effettivamente esercitate o svolte.

Per le prestazioni di servizi indicate di seguito vale il principio del luogo dell’esecuzione dell’attività, a condizione che vengano rese direttamente a persone fisiche presenti in loco (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA):

prestazioni di servizi

  • culturali e artistiche,

  • sportive,

  • scientifiche e didattiche,

  • di intrattenimento e

  • analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse.

Le prestazioni della ristorazione sono parimenti considerate eseguite nel luogo in cui è svolta l’attività (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). Lo stesso vale per la gastronomia mobile (servizio party, catering ecc.).

Di conseguenza, il luogo di una simile prestazione di servizi corrisponde a quello in cui si tiene un evento culturale o sportivo, un congresso o un corso. Un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che esegue simili prestazioni sul territorio svizzero è di principio assoggettata all’imposta (art. 10 cpv. 1 LIVA), mentre non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni che un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero esegue all’estero.

[Illustrazione: nell’originale]

Se le prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA consentono sia la presenza fisica in loco sia la presenza o partecipazione virtuale (ad es. in diretta streaming) costituendo quindi prestazioni ibride, il luogo della prestazione è determinato come segue:

Se, all’acquisto dell’offerta della prestazione di servizi, il destinatario della prestazione sceglie la partecipazione online, il luogo di tale prestazione è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario).

Se, al contrario, all’acquisto dell’offerta della prestazione di servizi il destinatario della prestazione sceglie la partecipazione in loco, il luogo di tale prestazione è retto dall’articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA (principio del luogo dell’esecuzione dell’attività).

Qualora fosse prescritta la partecipazione ibrida (vale a dire in parte in loco e in parte online) oppure, al momento dell’acquisto dell’offerta della prestazione di servizi, il destinatario della prestazione non deve decidere se parteciparvi in loco oppure online, il luogo di tale prestazione è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario).

Esempio 1
Uno show d’intrattenimento della durata di due giorni consente sia la presenza fisica in loco sia la partecipazione virtuale (in streaming). Al momento dell’acquisto del biglietto, uno spettatore decide di assistere alla prima giornata di show in loco e alla seconda in streaming. Per la vendita del biglietto del primo giorno vale il principio dell’esecuzione dell’attività ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA; per la vendita del biglietto con diritto di accesso allo streaming il secondo giorno vale il principio del luogo del destinatario ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA.

Esempio 2
Un organizzatore offre un corso in diritto fiscale della durata di un semestre. La giornata introduttiva e quella conclusiva devono essere imperativamente frequentate in loco, mentre le restanti giornate si svolgono tutte online con la possibilità di avere scambi attivi con il relatore. Il luogo di tale prestazione è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario).

Esempio 3
Un evento di formazione continua per personale medico specializzato dura tre giorni. I partecipanti sono liberi di decidere se seguire il corso in loco oppure online. Il luogo di tale prestazione è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).