2.1 Luogo del destinatario

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 06 · n. 2.1 · Italiano

Si considera luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali è stata effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale (art. 8 cpv. 1 LIVA). Questo principio per la determinazione del luogo si applica, come regola surrogatoria, a tutte le prestazioni di servizi il cui luogo non si identifica a una delle altre regole per la determinazione del luogo.

Le seguenti prestazioni di servizi sottostanno al principio del luogo del destinatario (elenco non esaustivo):

  • cessione e concessione di diritti su beni immateriali e diritti analoghi;

  • prestazioni pubblicitarie;

  • prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati ecc.;

  • prestazioni di servizi di management;

  • elaborazione dati;

  • prestito di personale;

  • prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;

  • corsi interattivi a distanza;

  • prestazioni di trasporto di beni;

  • prestazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

  • prestazioni di smaltimento;

  • prestazioni di mediazione (eccettuate quelle in relazione a immobili);

  • rinuncia a esercitare un’attività economica o professionale o a tutelare diritti;

  • prestazioni di servizi di organizzatori di manifestazioni.

Se il destinatario della prestazione ha la sua sede sul territorio svizzero, tali prestazioni di servizi soggiacciono di principio all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’imposta sull’acquisto. Se sono eseguite a un destinatario con sede all’estero, tali prestazioni non soggiacciono invece all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Le prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 LIVA ed esenti dall’imposta secondo l’articolo 23 LIVA non sottostanno all’imposta sull’acquisto (art. 45a LIVA).

I principi citati alle cifre 2.2–2.6 derogano al principio del luogo del destinatario.

[Illustrazione: nell’originale]

In caso di prestazioni di servizi a comunità di persone senza personalità giuridica propria (ad es. società semplici o comunioni ereditarie), il luogo della prestazione di servizi si basa, secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, sul principio pro capite, sempreché non sussista un’unica sede dell’attività economica. Se almeno la metà delle persone interessate (soci, eredi ecc.) ha la sede dell’attività economica, del domicilio o del soggiorno abituale sul territorio svizzero, il luogo delle prestazioni eseguite si trova sul territorio svizzero.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).