8.2.1.1 Importazione secondo il regime doganale dell’ammissione temporanea

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 8.2.1.1 · Italiano

All’importazione l’UDSC calcola l’imposta sull’importazione sulla base del valore di mercato del bene dato in locazione o in leasing (→ cifra 7.4.1 lett. a) sino al luogo di destinazione del bene importato sul territorio svizzero al momento della nascita del debito fiscale (art. 54 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 LIVA). L’imposta sull’importazione è garantita da un deposito a contanti o una fideiussione su un conto con procedura accentrata di conteggio (conto PCD) presso l’UDSC.

La controprestazione per l’utilizzo dei beni importati in ammissione temporanea è imposta dall’UDSC al momento della riesportazione dei beni. L’imposta sull’importazione dovuta si calcola sulla controprestazione di locazione sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero della locazione o sulle rate di leasing conteggiate dal locatore o datore del leasing (A) con sede all’estero. Se l’uso temporaneo è gratuito o se l’indennità richiesta è ridotta, la controprestazione determinante per il calcolo dell’imposta sull’importazione è quella che sarebbe fatturata a un terzo indipendente (art. 54 cpv. 1 lett. d LIVA).

Nella dichiarazione doganale all’importazione, il locatario o prenditore del leasing (B) va indicato come importatore e destinatario del bene. Egli può dedurre a titolo d’imposta precedente, conformemente all’articolo 28 LIVA, l’imposta sull’importazione che l’UDSC riscuote sulla controprestazione di locazione o sulle rate leasing.